Sentenza del 08/09/2016 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Arpat - Svolgimento di attività a tutela della salute - Agevolazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la sussistenza della causa di esenzione dall'ICI. L'ente pubblico, avente finalità non lucrativa e operante nel settore della tutela della salute, beneficia dell'agevolazione anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare del Ministro delle Finanze richiamata nella decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto istitutivo dell'imposta, in favore di un ente pubblico non lucrativo che utilizza l'immobile per lo svolgimento di attività di tutela della salute. In particolare, l'attività dell'Arpat è stata ricondotta alla prevenzione collettiva e, quindi, a un'attività meritevole dell'agevolazione.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), del decreto istitutivo dell'ICI
La norma prevede l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività meritevoli, tra cui quelle assistenziali, sanitarie e di tutela della salute, secondo i requisiti richiesti dalla disciplina.
Circolare del Ministro delle Finanze richiamata nella decisione
La circolare è utilizzata come criterio interpretativo per riconoscere l'esenzione agli enti pubblici non lucrativi che svolgono attività di tutela della salute, compresa la prevenzione collettiva.
Massime di principio
- L'esenzione ICI può spettare a un ente pubblico quando ricorrono congiuntamente la natura non lucrativa dell'ente, lo svolgimento di un'attività riconducibile alla tutela della salute e l'utilizzo dell'immobile direttamente collegato a tale attività.
- La tutela della salute comprende anche attività di prevenzione collettiva, non soltanto l'assistenza sanitaria individuale o la cura di patologie.
- La natura pubblica dell'ente, da sola, non è sufficiente: occorre verificare concretamente le finalità istituzionali, l'assenza di lucro e la destinazione dell'immobile.
- Le circolari ministeriali possono orientare l'interpretazione della norma, ma il riconoscimento dell'agevolazione dipende dalla verifica dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.
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