Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/09/2016 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Arpat - Svolgimento di attività a tutela della salute - Agevolazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta la sussistenza della causa di esenzione dall'ICI. L'ente pubblico, avente finalità non lucrativa e operante nel settore della tutela della salute, beneficia dell'agevolazione anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare del Ministro delle Finanze richiamata nella decisione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto istitutivo dell'imposta, in favore di un ente pubblico non lucrativo che utilizza l'immobile per lo svolgimento di attività di tutela della salute. In particolare, l'attività dell'Arpat è stata ricondotta alla prevenzione collettiva e, quindi, a un'attività meritevole dell'agevolazione.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), del decreto istitutivo dell'ICI

    La norma prevede l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività meritevoli, tra cui quelle assistenziali, sanitarie e di tutela della salute, secondo i requisiti richiesti dalla disciplina.

  • Circolare del Ministro delle Finanze richiamata nella decisione

    La circolare è utilizzata come criterio interpretativo per riconoscere l'esenzione agli enti pubblici non lucrativi che svolgono attività di tutela della salute, compresa la prevenzione collettiva.

Massime di principio

  • L'esenzione ICI può spettare a un ente pubblico quando ricorrono congiuntamente la natura non lucrativa dell'ente, lo svolgimento di un'attività riconducibile alla tutela della salute e l'utilizzo dell'immobile direttamente collegato a tale attività.
  • La tutela della salute comprende anche attività di prevenzione collettiva, non soltanto l'assistenza sanitaria individuale o la cura di patologie.
  • La natura pubblica dell'ente, da sola, non è sufficiente: occorre verificare concretamente le finalità istituzionali, l'assenza di lucro e la destinazione dell'immobile.
  • Le circolari ministeriali possono orientare l'interpretazione della norma, ma il riconoscimento dell'agevolazione dipende dalla verifica dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.