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Sentenza

Sentenza del 08/09/2016 n. 5145 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Metodo sintetico - Soggetto contribuente - Anno imposta considerato - Reddito sintetico/reddito dichiarato - Scostamento venticinque percento - Mancato avveramento - Biennio considerato - Presupposto accertativo - Esclusione - Ente impositore - Reddito sintetico rideterminato - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. L'accertamento sintetico deve essere escluso quando, anche in uno solo degli anni del biennio rilevante, non si verifica lo scostamento minimo richiesto tra reddito sintetico e reddito dichiarato, poiché viene meno il presupposto accertativo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico, sostenendo che non ricorresse il presupposto previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, in almeno uno degli anni d'imposta compresi nel biennio considerato, il reddito sintetico rideterminato non superava del venticinque per cento il reddito dichiarato. Mancando tale scostamento minimo, non risultava integrata la condizione necessaria per procedere all'accertamento sintetico.

Norme richiamate

  • Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma disciplina l'accertamento sintetico e richiede il superamento della soglia minima di scostamento tra il reddito determinato sinteticamente e quello dichiarato. Se tale requisito non ricorre in almeno uno degli anni del biennio considerato, manca il presupposto per l'accertamento.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio della capacità contributiva impone che la pretesa tributaria sia fondata su presupposti oggettivi e legalmente verificabili; un accertamento privo del requisito quantitativo previsto dalla legge non può essere validamente mantenuto.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 9 agosto 2007

    La prassi amministrativa è richiamata quale riferimento per l'applicazione dell'accertamento sintetico e per la verifica dello scostamento tra reddito sinteticamente determinato e reddito dichiarato.

Massime di principio

  • Nel contestare un accertamento sintetico occorre verificare separatamente tutti gli anni d'imposta inclusi nel periodo di riferimento e calcolare lo scostamento tra reddito sintetico e reddito dichiarato.
  • Se anche uno solo degli anni del biennio non raggiunge la soglia percentuale richiesta dalla legge, può venire meno il presupposto stesso dell'accertamento sintetico.
  • L'amministrazione finanziaria non può fondare validamente la pretesa su una rideterminazione reddituale che non rispetti i requisiti quantitativi e temporali previsti dalla normativa.
  • La verifica della soglia di scostamento deve essere effettuata prima di esaminare gli ulteriori elementi utilizzati dall'ente impositore, perché l'assenza del presupposto accertativo rende illegittima la pretesa.

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