Sentenza del 08/09/2016 n. 5124 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Ente impositore - Scostamento studio settore - Valore presunzione semplice - Sussiste - Soggetto contribuente - Contrasto pretesa - Ampia facoltà prova contraria - Sussiste - Presunzioni gravi, precise, concordanti - Mancato riscontro - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'ente impositore è stata ritenuta illegittima. Lo scostamento dallo studio di settore costituisce soltanto una presunzione semplice e deve essere corroborato da ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti. Il contribuente deve poter esercitare un'ampia facoltà di prova contraria; il mancato riscontro da parte dell'amministrazione rende illegittimo l'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria fondata esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore. Ha sostenuto che tale scostamento, avendo valore di presunzione semplice, non fosse sufficiente da solo a giustificare l'accertamento, in assenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Lo scostamento dagli studi di settore può costituire un elemento per l'accertamento, ma non è sufficiente, da solo, a fondare la pretesa tributaria: deve essere integrato da ulteriori elementi probatori.
Art. 2697 del Codice civile
L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere il diritto; pertanto, l'amministrazione deve dimostrare adeguatamente i presupposti della maggiore pretesa, mentre il contribuente può fornire prova contraria.
Massime di principio
- Il semplice scostamento dai risultati degli studi di settore non legittima automaticamente un accertamento fiscale.
- Gli studi di settore hanno valore di presunzione semplice e devono essere accompagnati da elementi ulteriori, concreti e coerenti, idonei a rendere la presunzione grave, precisa e concordante.
- Il contribuente deve avere la possibilità di spiegare lo scostamento e di produrre qualsiasi elemento contrario rilevante; l'amministrazione deve valutarlo adeguatamente.
- In assenza di un riscontro individualizzato e di motivazione sufficiente, la pretesa fondata esclusivamente sullo scostamento può essere annullata.
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