Cassazione Penale, Sentenza n. 13661/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento aggravato (art. 635, commi secondo e terzo, c.p.), contestando che i beni (distributore automatico e vetrine della farmacia) fossero "esposti alla pubblica fede" in modo da integrare l'aggravante, e chiedeva altresì il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo la natura occasionale dell'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui non sussisteva una vigilanza diretta, continua e immediatamente impeditiva sui beni, valorizzando orario notturno, collocazione esterna del distributore, affaccio delle vetrine su più strade e presenza di un solo addetto; ha escluso rilievo decisivo della mera possibilità visiva/uditiva o della videosorveglianza non presidiata, che costituisce controllo successivo. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sussistenza di condotte reiterate e dell'assenza di un motivo lecito o socialmente apprezzabile, configurando un profilo di abitualità e non occasionalità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare €3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma secondo n. 1) e terzo
La norma sul danneggiamento aggravato è stata interpretata nel senso che l'aggravante per bene esposto alla pubblica fede sussiste quando manca una vigilanza diretta, continua ed effettivamente impeditiva; la mera presenza occasionale del titolare o personale, o il solo impianto di videosorveglianza non presidiato, non escludono l'aggravante
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile se, dalla valutazione complessiva del fatto (modalità, movente, contesto), emerge abitualità, mancanza di motivo socialmente apprezzabile o reiterazione di condotte omogenee ravvicinate nel tempo
Richiamata come fondamento delle censure di legittimità: il ricorso per cassazione deve proporre motivi adeguati; contestazioni che si risolvono in mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili
Attribuisce al giudice della cassazione la previsione della condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per condannare il ricorrente a €3000
Massime di principio
- L'aggravante "esposizione alla pubblica fede" richiede l'assenza di una vigilanza concreta, diretta, continua e immediatamente impeditiva: la presenza occasionale del personale o del titolare non è di per sé sufficiente ad escluderla
- Gli impianti di videosorveglianza costituiscono di norma controllo successivo e non escludono l'esposizione alla pubblica fede, salvo che non vi sia una sorveglianza diretta e immediata capace di impedire il fatto
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica quando la condotta appare reiterata o inserita in un contesto che denota abitualità, assenza di motivo lecito o modalità significative della gravità dell'azione
- In sede di cassazione non è possibile ottenere il riesame libero del materiale probatorio: i motivi che si limitano a sollecitare una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
- Il ricorso in cassazione inammissibile può comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende se il rigetto dipende da colpa del ricorrente
Testo integrale
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