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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50679/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per omessa pronuncia sulla richiesta, espressa in appello, di concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.). In sede di ricorso si è chiesta altresì la correzione di un errore materiale nel dispositivo relativo alla misura della pena pecuniaria (15.000 euro indicati nel dispositivo, mentre la motivazione riferiva alla pena pecuniaria in primo grado pari a 10.000 euro prima della riduzione di un terzo per il rito abbreviato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio su quel punto. Ha inoltre indicato che il giudice del rinvio dovrà correggere l'errore materiale relativo alla determinazione della pena pecuniaria. La Corte ha precisato che non essendo stato effettuato il giudizio prognostico sulla recidiva/ricaduta nel reato, la valutazione di merito deve essere svolta dalla Corte territoriale; ha inoltre chiarito che il parziale annullamento non pregiudica il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità e che l'eventuale prescrizione sopravvenuta non può automaticamente estinguere il reato rispetto alle questioni rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma citata in relazione alla determinazione della pena; non oggetto diretto del vizio ma richiamata nella motivazione dell'iter sanzionatorio.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Rilevato il tentativo difensivo di ottenere il riconoscimento dell'ipotesi di "tenuità" ex comma 5; la Corte di appello ha escluso la qualificazione ai sensi del comma 5, rideterminando comunque la pena, ma non ha deciso sulla sospensione condizionale richiesta.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato specificamente come ipotesi di ridotta gravità dei fatti che la difesa aveva invocato; la Corte d'appello ha escluso tale ricaduta normativa sui fatti, operando invece una riduzione della pena.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha rilevato che, essendo il beneficio stato espressamente richiesto in appello e non essendovi una pronuncia motivata della Corte territoriale in ordine al giudizio prognostico, la mancata decisione determina vizio con conseguente annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Se in appello l'imputato chiede espressamente la concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte d'appello deve pronunciarsi in modo motivato sul beneficio; l'omessa pronuncia è motivo di annullamento con rinvio quando manca il giudizio prognostico nella sentenza.
  • La rinuncia tacita ai motivi d'appello non può essere desunta dalla sola assenza di richiami in udienza: la rinuncia, anche parziale, è atto formale che deve risultare espressamente dagli atti e può essere compiuta solo dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.
  • Gli errori materiali nel dispositivo (es. indicazione errata dell'ammontare della multa) devono essere corretti in sede di rinvio e la Corte di legittimità può disporre che la Corte territoriale provveda alla correzione.
  • Il rinvio limitato a questioni come la sospensione condizionale non intacca il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità: il processo di annullamento parziale non rende automatico l'estinzione per prescrizione delle fattispecie già dichiarate colpevoli.
  • Quando la Corte territoriale riduce la pena a limiti che in astratto consentono la sospensione, essa è tenuta a formulare il relativo giudizio prognostico (valutazione della recidiva/ricaduta) se la concessione del beneficio è stata invocata.

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