Cassazione Penale, Ordinanza n. 17064/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla genericità del motivo di impugnazione e sulla valutazione che la motivazione sul trattamento punitivo resa dalla sentenza di appello fosse adeguata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo: carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 c.p., con riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo del tutto generico, perché formulato in termini astratti e privo della specificazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della censura, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta sufficiente, non illogica e con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di censura sul trattamento sanzionatorio; la Corte rileva che la doglianza è generica e non confronta in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa al trattamento sanzionatorio deve indicare in modo specifico i profili di illogicità o di violazione di legge e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non sono sufficienti deduzioni astratte o meramente assertive.
- La dedotta violazione dell'art. 133 c.p. non può risolversi in una critica generica alla quantificazione della pena, se il giudice di merito ha già dato conto in modo sufficiente e non illogico degli elementi rilevanti per la dosimetria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo le ipotesi eccezionali previste dalla legge.
Come è indicizzato
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