Cassazione Penale, Sentenza n. 00448/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo con sette motivi: 1) erronea valutazione della testimonianza della persona offesa e delle dichiarazioni dell'imputato (art. 192 c.p.p. contestato); 2) errata qualificazione del fatto, che a suo avviso andava riqualificato in furto; 3) vizio nella ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto in piu' persone riunite; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.); 5) vizio per presunta difformità fra imputazione e sentenza in ordine alla recidiva infraquinquennale (art. 521 c.p.p.); 6) mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, omessa riduzione per il tentativo e criticità nella dosimetria della pena (artt. 56, 62-bis, 133 c.p. richiamati); 7) illegittima revoca della sospensione condizionale della pena già concessa per una precedente condanna (artt. 163, 164 e 168 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'art. 192 c.p.p. nella parte in cui si trattava di una mera rivalutazione delle prove; ha ritenuto manifestamente infondati gli altri motivi. In particolare: è stata confermata l'attendibilità della persona offesa e la ritenuta configurazione della tentata rapina impropria (con comportamento violento durante il recupero del telefono), è stata confermata l'aggravante della commissione in piu' persone perché la donna presente ha contribuito materialmente; è stato negato il riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità in considerazione degli effetti lesivi sulla persona offesa; è stata ritenuta corretta la qualificazione e la dosimetria della pena (compresa la ricostruzione della recidiva come contestata); è stata considerata legittima la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese per il grado di cassazione e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale; la Corte ha osservato che il procedimento si è svolto senza udienza orale ai sensi delle norme processuali pertinenti
Richiamato insieme all'art. 610 per le regole sul contraddittorio scritto e la trattazione orale non richiesta; conferma la regolarità del rito adottato
Il ricorso invocava la violazione per presunta errata valutazione della testimonianza; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'utilizzo di questo articolo in Cassazione e ha escluso che la censura potesse essere valutata se non come vizio motivazionale meramente rivalutativo
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma sul contenuto dei motivi di ricorso per cassazione; usata per inquadrare i motivi che lamentano errori di diritto o vizio di motivazione nella valutazione delle prove
Riferita all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: la Corte ha interpretato che per reati come la rapina non è sufficiente il modesto valore economico della cosa, ma occorre valutare anche l'entità del pregiudizio alla libertà e all'integrità della persona, e l'ha esclusa
Richiamato in relazione alla querelle sulla recidiva: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché l'imputazione indicava in modo sufficiente il tipo di recidiva richiesto dalla normativa
Norma sul tentativo: richiamata per la riduzione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'operazione valutativa e la diminuzione applicata dal giudice di merito
Riguarda le circostanze attenuanti speciali (attenuanti generiche): la Corte ha ricordato che il riconoscimento richiede elementi positivi e specifici e non deriva automaticamente dall'assenza di fattori negativi
Norma sui criteri di commisurazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria applicata dal giudice di merito in base agli indici ivi previsti
Norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale: la Corte ha ritenuto corretta la revoca perché i reati contestati sono della stessa indole/plurioffensivi rispetto a quelli per cui era stato concesso il beneficio
Richiamato nella motivazione per comparare la natura lesiva dei reati contro la persona (atti persecutori) con la natura plurioffensiva della rapina, a fini della revoca della sospensione
Richiamato per sottolineare la natura plurioffensiva del reato di rapina (lesione non solo patrimoniale ma anche della libertà e dell'integrità della persona), motivo per cui non va riconosciuta l'attenuante di speciale tenuità
Massime di principio
- La critica della valutazione della prova testimonial e delle contraddizioni narrative è, in Cassazione, limitata: non può essere trasformata in un motivo fondato sull'art. 192 c.p.p. quando si tratti di una mera rivalutazione del merito; va invece qualificata come vizio motivazionale concreto e specifico
- Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e coerenti dal giudice di merito, possono da sole sorreggere la condanna, purché la motivazione dia conto della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca
- La sussistenza della fattispecie di tentata rapina impropria richiede la compresenza di atti idonei alla sottrazione e dell'uso di violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità: la mera sottrazione non esclude il reato di rapina se segue o si accompagna a condotte violente
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non dipende solo dal basso valore economico della cosa, ma anche dall'entità del pregiudizio alla libertà o all'integrità della persona; per reati plurioffensivi la soglia di special tenuità è più stringente
- Per la qualificazione dell'aggravante 'in più persone riunite' è decisivo il contributo causale concreto degli altri presenti: la mera presenza non basta se non emerge una collaborazione reale
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) richiede elementi positivi e non può derivare solo dall'assenza di dati negativi nella personalità dell'imputato
- La revoca della sospensione condizionale è legittima quando il nuovo reato abbia la stessa indole o colpisca beni affini (plurioffensività) rispetto al reato per cui era stato concesso il beneficio
- In tema di recidiva, per la validità della contestazione non è necessaria la citazione precisa del comma dell'articolo di legge, ma l'indicazione chiara del tipo di recidiva contestata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00271/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00272/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00273/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00274/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00277/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00278/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →