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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23951/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per truffa in concorso (vendita on line di una trinciatrice mai consegnata, corrispettivo versato €700). Carbone deduceva (i) violazioni procedurali per mancata presenza del difensore e dell'imputato alla udienza d'appello (riferendosi agli artt. 420-ter e 420-bis c.p.p.) e (ii) insufficienza probatoria e vizio di motivazione rispetto alla configurazione del reato (art. 640 c.p.). Galina deduceva violazione di norme processuali (artt. 192, 546 c.p.p.) e della norma sostanziale (art. 640 c.p.), sostenendo che il suo intervento fosse un favore (trasito di somme su conto/carta) e non prova di partecipazione al reato; censurava inoltre presunta contraddittorietà e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla presenza del difensore, osservando che il giudizio d'appello si era svolto con rito cartolare ex art. 598-bis c.p.p., che non richiede la presenza dell'imputato né del difensore. Ha inoltre ritenuto aspecifici e non confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata gli altri motivi, evidenziando come la Corte territoriale avesse motivatamente collegato Carbone all'utenza telefonica usata per la trattativa e le false giustificazioni fornite, e Galina alla carta prepagata attivata con i suoi documenti e indicata per il pagamento; inoltre Galina non aveva proposto ricostruzione alternativa idonea a creare un ragionevole dubbio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno a versare in favore della cassa delle ammende la somma di €3.000 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e nella considerazione della sentenza Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 598-bis c.p.p.

    Il giudizio d'appello può svolgersi con il rito cartolare quando non è richiesta la trattazione orale; tale rito non richiede la presenza dell'imputato né del difensore, per cui l'assenza non integra automaticamente violazione delle garanzie processuali.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma connessa alla partecipazione del difensore; la Corte ha ritenuto che, alla luce del rito cartolare ex art. 598-bis, la mancata presenza del difensore non costituisce violazione rilevante nella specie.

  • art. 420-bis, comma 6, c.p.p.

    Rilevato dalla difesa in relazione alla tempestiva informazione e partecipazione dell'imputato/difensore; la Corte ha ritenuto irrilevante la dedotta inosservanza in assenza di richiesta di trattazione orale e in presenza del rito cartolare.

  • art. 640 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato di truffa; la Corte di merito aveva ritenuto integrati gli elementi del reato (rappresenza dolosa, artifici e raggiri, conseguimento di ingiusto profitto) sulla base di elementi indiziari e delle false giustificazioni fornite dai ricorrenti.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulla valutazione della prova e sui limiti del sindacato di fatto; invocata dalla ricorrente Galina per censurare la valutazione probatoria, ma la Cassazione ha rilevato che la ricorrente non si è confrontata con le specifiche argomentazioni della Corte territoriale.

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Riferimento processuale relativo ai motivi di impugnazione in appello; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche e non fondate sul confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e il versamento di somme alla cassa delle ammende per i ricorrenti in caso di inammissibilità; applicata per irrogare la somma di €3.000 in via equitativa a ciascun ricorrente, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.186/2000).

  • Sentenza Corte Cost. n.186/2000

    Principio interpretativo che disciplina l'applicabilità delle ammende anche quando non si ravvisa colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; usato per giustificare l'irrogazione dell'importo equitativo alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se il giudizio d'appello è celebrato con rito cartolare ex art. 598-bis c.p.p., l'assenza dell'imputato o del difensore non determina automaticamente nullità o violazione delle garanzie: il difensore deve, se necessario, chiedere espressamente la trattazione orale per evitare il rito cartolare.
  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata: censure aspecifiche o generiche sono dichiarate inammissibili.
  • La responsabilità per reato di truffa può essere ritenuta anche sulla base di indizi concatenati (utenza telefonica intestata, indicazione di dati anagrafici, utilizzo di carta prepagata attivata con documenti della persona), purché la Corte di merito motivi congruamente il nesso di partecipazione; il semplice 'è stato un favore' va provato con ricostruzione alternativa credibile.
  • Chi presta il proprio conto o carta per il transito di somme deve offrire una spiegazione alternativa e documentata se vuole escludere la partecipazione al reato; l'assenza di tale ricostruzione rafforza la valutazione di responsabilità.
  • Inammissibilità del ricorso comporta spesso condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; quindi è importante valutare preliminarmente la specificità e la fondatezza dei motivi di cassazione prima della proposizione del ricorso.
  • Per difendersi efficacemente: (a) richiedere la trattazione orale se la presenza o la produzione di mezzi istruttori è rilevante; (b) articolare in Cassazione motivi che si confrontino puntualmente con il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata; (c) produrre e documentare ricostruzioni alternative quando la responsabilità si fonda su elementi indiziari.

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