Cassazione Penale, Sentenza n. 20139/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva annullato l'ordinanza del GIP che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Nuvoletta Giovanni per i reati di associazione di tipo mafioso e associazione per delinquere transnazionale (art. 416 e 416-bis c.p., art. 4 legge n. 146/2006). Il Procuratore sosteneva che le intercettazioni e le dichiarazioni raccolte dimostravano la partecipazione di Giovanni Nuvoletta alla gestione di fatto della società Maintstore e il suo ruolo di finanziatore del sodalizio dedito a frodi IVA (carosello), e contestava la decisione del riesame come contraddittoria e manifestamente illogica ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per carenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p.). Ha ritenuto che il ricorrente non avesse denunciato un vizio specifico di motivazione (carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità) ma si fosse limitato a rinnovare la valutazione del materiale probatorio chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha confermato che l'ordinanza del riesame aveva fornito motivazione logica e coerente sull'assenza della gravità indiziaria rispetto al ruolo operativo/finanziario attribuito a Nuvoletta (assenza di elementi solidi che lo collegassero alla gestione di fatto della Maintstore e al finanziamento delle frodi), e che la rivalutazione del compendio probatorio non è consentita in questa sede.
Norme richiamate
La norma sull'associazione per delinquere è richiamata a indicare la fattispecie contestata; la Corte osserva che per la custodia cautelare è necessaria la gravità indiziaria relativa al coinvolgimento personale e operativo, che non è risultata adeguatamente provata per Nuvoletta
La fattispecie di associazione di tipo mafioso viene richiamata nel capo di imputazione, ma la decisione del riesame ha ritenuto carente il grado di indizi a carico del ricorrente per configurare il ruolo tipico richiesto dalla norma
Richiamata in relazione all'associazione transnazionale; la Corte ha valutato che non vi fossero indizi sufficienti per ritenere che Nuvoletta avesse svolto attività di finanziamento o direzione tali da integrare la partecipazione al sodalizio
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che delimita i vizi di motivazione denunciabili in cassazione; la Corte ha applicato questa regola per escludere l'ammissibilità del ricorso perché il PM non ha indicato un vizio specifico della motivazione (carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità), ma ha proposto una diversa valutazione delle prove
Massime di principio
- In cassazione il sindacato è limitato alla motivazione: non è ammessa una nuova valutazione del compendio probatorio per dimostrare semplicemente un diverso apprezzamento degli indizi
- Per impugnare correttamente in cassazione una decisione che annulla una misura cautelare il ricorrente deve indicare specifici vizi di motivazione (carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e non limitarsi a ribadire fatti o prove già dedotti
- Nelle esigenze cautelari relative ad associazione e reati complessi è fondamentale documentare concretamente il ruolo operativo o il finanziamento da parte dell'imputato: mere suggestioni tratte da intercettazioni o rapporti di familiarità possono risultare insufficienti a fondare la gravità indiziaria
- Le intercettazioni richiedono un quadro fattuale integrativo: senza riscontri oggettivi (flussi finanziari, atti amministrativi, testimonianze autonome inequivocabili) la loro portata indiziaria può essere attenuata dalla Corte del riesame
- Il pubblico ministero che richiede la conferma o l'applicazione di misure cautelari deve articolare nel provvedimento motivi chiari e specifici che colleghino l'imputato alle condotte contestate; in cassazione va dimostrato che la decisione impugnata è motivata in modo insussistente o contraddittorio, non soltanto errato
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