Cassazione Civile, Ordinanza n. 20612/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, la corte d'appello aveva accolto l'opposizione del difensore d'ufficio e liquidato il compenso per l'attività svolta nel procedimento penale di appello. Tuttavia, nella regolazione delle spese di lite dei due gradi, aveva disposto la compensazione integrale delle spese senza una motivazione specifica, nonostante la soccombenza dell'amministrazione. Il ricorrente ha quindi dedotto, con due motivi strettamente connessi, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta in contrasto con il principio di soccombenza e senza l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i motivi, osservando che nel caso si applicava ratione temporis l'art. 92 c.p.c. nel testo successivo alla riforma del 2009, che consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Ha rilevato che la valutazione di tali ragioni è censurabile in cassazione quando sia fondata su argomentazioni illogiche o erronee e che deve essere compiuta con giudizio ex ante. Poiché la corte territoriale aveva compensato le spese con formula generica e assertiva, senza adeguata motivazione, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza limitatamente al capo sulle spese e rinviato alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuova regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore; nel caso costituisce il presupposto processuale del giudizio di merito
richiama il principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite
testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009
consente la compensazione totale o parziale delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; tali ragioni devono essere non illogiche né erronee e vanno valutate ex ante
art. 111, comma 6, Cost.
impone l'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale base per la trattazione camerale
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2009, la compensazione delle spese è eccezionale e richiede, in mancanza di soccombenza reciproca, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate dal giudice.
- La motivazione addotta per compensare le spese non può essere generica o meramente assertiva: se le ragioni indicate sono illogiche, erronee o del tutto inidonee, la statuizione viola la legge ed è censurabile in cassazione.
- La valutazione delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese deve essere compiuta ex ante, avendo riguardo alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda o del ricorso.
- La regolazione delle spese deve rispettare il principio di soccombenza; la deroga tramite compensazione richiede un onere motivazionale rafforzato e specifico.
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