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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20612/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, la corte d'appello aveva accolto l'opposizione del difensore d'ufficio e liquidato il compenso per l'attività svolta nel procedimento penale di appello. Tuttavia, nella regolazione delle spese di lite dei due gradi, aveva disposto la compensazione integrale delle spese senza una motivazione specifica, nonostante la soccombenza dell'amministrazione. Il ricorrente ha quindi dedotto, con due motivi strettamente connessi, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta in contrasto con il principio di soccombenza e senza l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i motivi, osservando che nel caso si applicava ratione temporis l'art. 92 c.p.c. nel testo successivo alla riforma del 2009, che consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Ha rilevato che la valutazione di tali ragioni è censurabile in cassazione quando sia fondata su argomentazioni illogiche o erronee e che deve essere compiuta con giudizio ex ante. Poiché la corte territoriale aveva compensato le spese con formula generica e assertiva, senza adeguata motivazione, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza limitatamente al capo sulle spese e rinviato alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuova regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore; nel caso costituisce il presupposto processuale del giudizio di merito

  • art. 91 c.p.c.

    richiama il principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009

    consente la compensazione totale o parziale delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; tali ragioni devono essere non illogiche né erronee e vanno valutate ex ante

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone l'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione camerale

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2009, la compensazione delle spese è eccezionale e richiede, in mancanza di soccombenza reciproca, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate dal giudice.
  • La motivazione addotta per compensare le spese non può essere generica o meramente assertiva: se le ragioni indicate sono illogiche, erronee o del tutto inidonee, la statuizione viola la legge ed è censurabile in cassazione.
  • La valutazione delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese deve essere compiuta ex ante, avendo riguardo alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda o del ricorso.
  • La regolazione delle spese deve rispettare il principio di soccombenza; la deroga tramite compensazione richiede un onere motivazionale rafforzato e specifico.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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