Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03371/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confine promosso da una società proprietaria di alcuni fondi contro un soggetto che, costituitosi, ha resistito alla domanda proponendo in riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione di un intero compendio immobiliare comprendente più mappali e fabbricati, in parte intestati alla società attrice e in parte a un'altra società. In subordine sono state formulate domande di accessione invertita ex art. 938 c.c. e, ulteriormente, di applicazione dell'art. 936 c.c. Il Tribunale ha respinto la riconvenzionale, ritenendo non provata l'usucapione e insussistenti i presupposti delle domande subordinate, ma ha accolto la domanda principale di regolamento del confine. La Corte d'appello ha rigettato gli appelli, valorizzando che il rapporto con i beni era inizialmente nato per tolleranza, in un contesto di rapporti familiari e societari, escludendo quindi il possesso utile ad usucapionem. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione limitatamente ai beni intestati all'altra società, rispetto ai quali quella società aveva a sua volta aderito alla tesi dell'usucapione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. in tema di interversione del possesso e utilizzo abitativo del compendio, con tale censura però inammissibile nel rapporto con la società principale per la doppia conforme; 3) violazione dell'art. 101 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la Corte d'appello deciso sulla base di rapporti familiari e societari asseritamente non dibattuti, censura ritenuta infondata quanto al rapporto con la società principale e assorbita per l'altra parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che il giudice di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di usucapione riferita ai beni intestati alla diversa società, nonostante tale società avesse proposto impugnazione in senso favorevole al ricorrente e avesse di fatto riconosciuto la pretesa usucapiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la parte relativa al rapporto con la società principale, per effetto della doppia conforme, e assorbito per la parte riferita alla diversa società. Ha rigettato il terzo motivo quanto al rapporto con la società principale, ritenendo che la questione della sussistenza del possesso utile ad usucapionem fosse compresa nel thema decidendum e quindi non integrasse una violazione del contraddittorio; per il resto lo ha assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini nel merito soltanto la domanda di usucapione relativa ai beni della società diversa, tenendo conto anche della sua condotta processuale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    nessuna pronuncia oltre la domanda; omessa pronuncia sulla domanda di usucapione relativa ai beni di Fit S.r.l.

    la mancata decisione su una domanda ritualmente proposta e coltivata integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 1158 c.c.

    possesso uti dominus protratto per un periodo di oltre venti anni

    l'usucapione richiede il possesso utile, continuato e ultraventennale con animus domini.

  • art. 938 c.c.

    la domanda è stata prospettata in subordine, ma è risultata non accolta nei giudizi di merito per difetto del presupposto dell'occupazione parziale del fondo attiguo.

  • art. 936 c.c.

    la domanda è stata ritenuta infondata per mancanza di prova delle spese sostenute.

  • art. 101 c.p.c.

    non vi è violazione del contraddittorio se il giudice decide sulla base di questioni già incluse nel thema decidendum e oggetto di dibattito tra le parti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.

    il vizio processuale può essere fatto valere in cassazione quando la decisione ometta di pronunciarsi su una domanda o violi il contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    il motivo è precluso nei casi di doppia conforme quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulla medesima ratio decidendi.

  • art. 348 ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se le due decisioni poggiano sulla stessa ratio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    proposta di definizione accelerata

    la proposta non ha funzione decisoria e non impedisce la partecipazione del magistrato proponente al collegio giudicante.

  • art. 380 bis c.p.c.

    proposta di definizione anticipata

    la richiesta della parte di decisione del ricorso ha condotto alla trattazione camerale.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito non si pronunci su una domanda autonoma e ritualmente proposta, anche se connessa ad altre domande trattate nella motivazione.
  • La valutazione dell'usucapione richiede l'accertamento del possesso uti dominus per il tempo di legge; il possesso originato da tolleranza o da rapporti familiari e societari può escludere l'animus possidendi, ma tale verifica va compiuta in relazione a ciascun distinto rapporto processuale e a ciascun bene coinvolto.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se le sentenze di primo e secondo grado si fondano sulla stessa ratio decidendi.
  • Non vi è violazione dell'art. 101 c.p.c. quando il giudice fonda la decisione su elementi e questioni già compresi nel thema decidendum e nel contraddittorio tra le parti.
  • La condotta processuale della parte convenuta può assumere rilievo nella valutazione della domanda di usucapione, soprattutto quando da essa emerga un sostanziale riconoscimento della pretesa avversaria.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.