Cassazione Civile, Ordinanza n. 16571/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del giudice di pace di Milano che aveva convalidato l'ordine del Questore di Milano di accompagnamento alla frontiera, disposto in esecuzione di un precedente ordine di espulsione non ottemperato. Con unico motivo ha denunciato la violazione dell'art. 19, comma 1-bis, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il Questore aveva emesso l'ordine senza esaminare i problemi di salute da lui rappresentati in udienza. Dal testo risulta però che, nella stessa data, il Questore aveva adottato un diverso provvedimento con cui, proprio per i problemi sanitari impeditivi dell'accompagnamento, aveva applicato misure alternative consistenti nella consegna del passaporto e nell'obbligo di presentazione periodica in Questura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto, poiché il provvedimento impugnato era stato di fatto superato, nella stessa giornata, da altro provvedimento del Questore che, in ragione delle medesime ragioni sanitarie dedotte dal ricorrente, aveva sostituito l'accompagnamento alla frontiera con misure alternative. La Corte ha quindi rilevato che tale secondo atto costituiva una revoca del primo, rendendo privo di utilità il ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 1-bis, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998
La censura del ricorrente verteva sulla mancata considerazione delle condizioni di salute ai fini dell'ordine di accompagnamento alla frontiera; tuttavia la Corte non entra nel merito della disposizione, perché ritiene assorbente la sopravvenuta adozione di misure alternative che rende privo di interesse il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetti un interesse attuale e concreto alla decisione, perché il provvedimento impugnato è stato sostituito o revocato da un successivo atto che realizza l'effetto pratico richiesto dal ricorrente.
- Quando, nelle more o contestualmente all'impugnazione, l'autorità amministrativa adotta un provvedimento che elimina o attenua gli effetti lesivi dell'atto gravato, il ricorso diviene privo di utilità giuridica e deve essere dichiarato inammissibile.
- In presenza di un successivo atto amministrativo che, per le stesse ragioni dedotte nel ricorso, sostituisce il precedente provvedimento, il giudice di legittimità può arrestarsi al rilievo del difetto di interesse senza esaminare il merito della censura.
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