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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37685/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna (pena sostitutiva: ammenda di 600 euro in luogo di 8 giorni di arresto ai sensi dell'art. 53 legge 24/11/1981 n. 689) per la contravvenzione di cui all'art. 703 c.p., per aver lanciato bombe-carta, fumogeni e fuochi pirotecnici nel cortile e sul camminamento del carcere di Bolzano il 31/12/2018. Denunciano: (i) illegittimità della motivazione perché fondata sulla testimonianza di un funzionario della Digos che non era presente sul luogo ma aveva solo visionato i filmati e riferito di avere avuto l'impressione che fosse stata lanciata una bomba; (ii) insufficiente prova che i singoli imputati, tra un gruppo di sedici persone, fossero effettivamente gli autori dei lanci; (iii) mancata motivazione sulla pericolosità oggettiva delle accensioni rilevate dalla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, come tali, inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero censure di merito non ammissibili in sede di legittimità: i giudici di merito avevano motivato che il funzionario della Digos aveva riconosciuto i singoli imputati nei filmati e da tale riconoscimento era fondata la valutazione di responsabilità; la motivazione è stata ritenuta congrua e nella sfera della plausibile valutazione. Quanto alla presunta carenza di motivazione sulla pericolosità, la Corte ha ritenuto che sia il G.I.P. sia la Corte d'appello abbiano dato adeguate argomentazioni non confutate in modo specifico dai ricorrenti. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 703 cod. pen.

    Norma applicata per la contravvenzione consistente nel lancio di petardi/bombe in luogo abitato o lungo la pubblica via; la condanna è stata fondata sulla ricostruzione fattuale condivisa dai giudici di merito.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Usata per giustificare la sostituzione della pena detentiva (8 giorni di arresto) con una ammenda di 600 euro.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come base per dichiarare inammissibili motivi che in sostanza contestano valutazioni di merito già motivate dai giudici (limiti del sindacato di legittimità).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per i ricorrenti quando il loro ricorso è inammissibile per colpa; la Corte ha irrogato ciascuno euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 (Rv. 262965)

    Principio richiamato sul divieto di rinnovare in Cassazione la valutazione di merito e sulla inammissibilità delle doglianze che chiedono diversa comparazione dei significati probatori.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito: se la motivazione dei giudici di merito è congrua e rientra nella plausibile valutazione, le censure basate su diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • La testimonianza di un soggetto che non era materialmente sul luogo ma che ha visionato filmati può avere valore se i giudici di merito motivano il riconoscimento delle persone riprese e spiegano le ragioni della fiducia nel riconoscimento.
  • Per contestare con successo una decisione in sede di legittimità occorre denunciare vizi giuridici o vizi di motivazione essenziali che incidano sulla logica complessiva della decisione; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Chi propone ricorso deve specificare in che modo la presunta mancanza di motivazione influisce sulla tenuta logico-argomentativa della sentenza: il vizio deve essere descritto con particolarezza e non solo denunciato genericamente.
  • In caso di ricorsi dichiarati inammissibili, è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso.
  • Se si contesta l'identificazione operata su filmati, è strategico impugnare specificamente la catena di custodia delle immagini, la qualità delle riprese, e proporre elementi probatori contrari (perizie, testimoni, alibi) per incidere sulla valutazione di merito.

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