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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16587/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di € 110.500,00, oltre interessi e spese, fondato su due fatture emesse a titolo di compenso per un preteso incarico di mediazione commerciale relativo alla vendita di un macchinario. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo di non aver mai conferito un valido incarico mediatorio, di non aver ricevuto alcuna attività utile da parte della creditrice e, in ogni caso, che l’affare si era concluso grazie all’opera di un diverso intermediario. Solo in comparsa conclusionale di primo grado ha poi eccepito la nullità di qualsiasi contratto di mediazione per mancanza di iscrizione all’albo dei mediatori. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione senza esaminare tale eccezione. In appello la società opponente ha dedotto l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità per violazione della normativa sulla mediazione; la Corte d’appello ha accolto il motivo, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la creditrice alle spese. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 2 L. 39/1989 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, sostenendo che non si trattasse di mediazione professionale soggetta all’albo, ma di un mandato di mediazione atipico, occasionale, svolto da soggetto non professionale e avente ad oggetto beni mobili; ha inoltre insistito sulla dedotta natura occasionale dell’attività e sulla conseguente insussistenza del divieto di provvigione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo formulato in modo non conforme ai requisiti di tassatività e specificità richiesti dall’art. 360 c.p.c., perché prospettato in modo generico e promiscuo, senza indicare chiaramente il vizio denunciato. Ha inoltre osservato che la questione della natura occasionale dell’attività di mediazione e della qualità di mediatore non professionale non risultava trattata nei gradi di merito e doveva quindi considerarsi nuova, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità. Ha infine rilevato che il ricorso non indicava specificamente dove e come tali circostanze di fatto fossero state dedotte nel giudizio di merito, né era sufficiente il richiamo contenuto nella memoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 39/1989

    la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma, ma rileva che la censura proposta è inammissibile perché formulata in modo generico e perché introduce una questione nuova non trattata nei gradi di merito

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il vizio denunciato e rientrare nelle tassative categorie di legittimità; è inammissibile la critica generica o promiscua della sentenza impugnata

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    l’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto

  • D.M. n. 55 del 2014

    usato per la liquidazione delle spese di lite del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere costruito con motivi specifici, tassativi e riconducibili a una precisa ipotesi dell’art. 360 c.p.c.; la censura generica o cumulativa di più vizi è inammissibile.
  • Una questione che richiede accertamenti di fatto e non sia stata trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve indicare specificamente di averla già dedotta nei gradi di merito e dove ciò sia avvenuto.
  • Quando si invoca un fatto decisivo asseritamente omesso, è necessario indicare in modo puntuale dove e come quel fatto sia stato introdotto nel processo di merito, altrimenti il motivo non è scrutinabile.
  • La deduzione di una diversa qualificazione giuridica del rapporto non basta, da sola, se poggia su circostanze fattuali nuove o non documentate nei gradi precedenti.
  • In sede di legittimità, la memoria non può sanare carenze originarie del ricorso relative a specificità, autosufficienza o novità della questione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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