Cassazione Penale, Ordinanza n. 03448/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa. Nel ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla colpevolezza, sostenendo che la responsabilità per finalità di spaccio fosse stata affermata su mere congetture, senza riscontri oggettivi, e senza considerare il suo asserito stato di assuntore di crack; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe valorizzato la personalità dell'imputato anziché i soli dati fattuali e le modalità della condotta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e delle attenuanti generiche, osservando che non era stato rinvenuto denaro, la quantità di stupefacente era minima e non erano stati adeguatamente considerati comportamento, personalità e condizioni di vita; 4) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta sproporzionata rispetto alla modesta rilevanza oggettiva del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente desunto la finalità di cessione dalle modalità di occultamento della droga in una sigaretta elettronica, dal confezionamento in 17 involucri, dal trasporto sulla pubblica via e dall'incontro con un soggetto in attesa dell'arrivo dell'imputato. Ha ritenuto inammissibile anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto, perché non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva fondato il diniego su dati fattuali. Sono stati dichiarati inammissibili pure i motivi sul trattamento sanzionatorio: per l'art. 62, n. 4, c.p. la Corte ha valorizzato quantità, suddivisione in dosi e modalità di occultamento del crack, ritenendo non decisivo il solo mancato rinvenimento di denaro; per le attenuanti generiche e la pena ha ribadito l'ampia discrezionalità del giudice di merito, rilevando che la pena era di poco superiore al minimo edittale. All'esito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Integra il reato contestato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nella forma di lieve entità.
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ribadisce che non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
La particolare tenuità del fatto va esclusa sulla base dei dati fattuali e delle modalità della condotta, non mediante un giudizio sulla personalità dell'imputato come tale.
L'attenuante del lucro di speciale tenuità è applicabile nel delitto di cessione di stupefacenti solo se la condotta complessiva evidenzia un lucro marginale e un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
La graduazione della pena deve essere ancorata ai criteri di commisurazione legale e può essere censurata in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del compendio istruttorio né la sostituzione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito con una lettura alternativa più favorevole al ricorrente.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia realmente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle prove o richiamare isolati dati favorevoli.
- Nel reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il fine di cessione può essere desunto in via logica da elementi fattuali convergenti quali confezionamento in dosi, modalità di occultamento, trasporto e contesto dell'incontro con il destinatario.
- La particolare tenuità del fatto va valutata sulla base delle concrete modalità della condotta e dell'offesa, non sulla base di una valutazione astratta della personalità dell'imputato.
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità richiede che la condotta, considerata nel suo complesso, esprima una finalità di lucro marginale e un'offesa di speciale tenuità; non basta, da sola, l'assenza di denaro sequestrato.
- Nel diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.
- La determinazione della pena è materia affidata al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non in presenza di arbitrio o manifesta illogicità, specie quando la pena sia prossima al minimo edittale.
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