Sentenza del 11/05/2017 n. 11653 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della C.T.R. della Sicilia relativa a una cartella esattoriale per IRPEF e ILOR degli anni 1995 e 1996. Deduceva, da un lato, ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la C.T.R. avesse fondato la decisione sul trasferimento di residenza del contribuente, questione che non sarebbe stata dedotta nel ricorso introduttivo; dall'altro, denunciava la violazione dell'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in assenza di comunicazione della variazione di indirizzo, fossero valide le notifiche effettuate presso il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale. La controversia riguardava quindi la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza della C.T.R., depositata il 20 dicembre 2010, era divenuta definitiva il 6 febbraio 2012; il ricorso dell'Agenzia, spedito per la notifica il 7 febbraio 2012, è stato quindi ritenuto notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., vigente ratione temporis, considerando anche la sospensione feriale dei termini. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.000 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
L'Agenzia ha denunciato ultrapetizione, sostenendo che il giudice regionale avesse deciso su una questione non dedotta dal contribuente. La Corte, tuttavia, non ha esaminato questa censura perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
L'Agenzia sosteneva che il contribuente dovesse comunicare le variazioni di indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale e che, in mancanza, fosse valida la notifica presso il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito.
Art. 327 c.p.c., vigente ratione temporis
La norma disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze non notificate. Nel caso concreto, computando anche la sospensione feriale, il termine è scaduto il 6 febbraio 2012; la notifica del ricorso effettuata il 7 febbraio 2012 è stata pertanto considerata tardiva.
Sentenza Corte costituzionale n. 360/2003
La C.T.R. l'ha richiamata in relazione alle modifiche legislative sulla notificazione degli atti tributari e ha ritenuto non provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
Massime di principio
- Prima di esaminare i motivi di merito, il giudice verifica l'ammissibilità e la tempestività dell'impugnazione. Un ricorso notificato oltre il termine è inammissibile, anche se le censure prospettate potrebbero essere fondate.
- Nel calcolo dei termini per impugnare occorre considerare la data di deposito della sentenza, la disciplina temporale applicabile, la sospensione feriale e il giorno effettivo di perfezionamento della notifica.
- Quando una sentenza non viene notificata, può applicarsi il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; il mancato rispetto anche di un solo giorno può comportare la perdita del diritto all'impugnazione.
- Le questioni sulla validità della notifica degli atti tributari presupposti, come gli avvisi di accertamento, possono incidere sulla cartella successiva, ma vengono esaminate solo se il ricorso supera preliminarmente i controlli di ammissibilità.
- La parte che contesta la regolarità della notifica deve considerare sia l'indirizzo risultante dagli atti fiscali sia le eventuali variazioni di domicilio fiscale e gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge; tuttavia, la questione concreta dipende dalla disciplina vigente e dalle prove disponibili.
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