Cassazione Penale, Sentenza n. 38416/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato condannato per detenzione e trasporto di materiale esplodente (artt. 81 cpv., 678 e 679 cod. pen.) senza autorizzazione e senza denuncia; il ricorso deduce: (1) insufficiente prova della consumazione della contravvenzione per omessa denuncia ex art. 679 cod. pen., poiché la difesa aveva sostenuto che l'acquisto del materiale era avvenuto poco prima del controllo e quindi il termine di 72 ore previsto dall'art. 38 TULPS non era ancora decorso; onere della prova del momento dell'acquisizione gravante sull'accusa; (2) vizio nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la valutazione del giudice si è limitata alla quantità del materiale senza considerare gli altri criteri dell'art. 133 cod. pen., non avendo tenuto conto della condotta collaborativa e dell'assenza di precedenti dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo perché non risultava provato che al momento del controllo fosse spirato il termine di 72 ore previsto dall'art. 38 TULPS, per cui la contravvenzione ex art. 679 cod. pen. non è stata dimostrata; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale contravvenzione (il fatto non sussiste) e ha rideterminato la pena per la residua contravvenzione ex art. 678 cod. pen. portandola a quattro mesi di arresto e Euro 150,00 di ammenda. Il secondo motivo relativo alle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione del merito è ritenuta congrua nel valorizzare la quantità del materiale come elemento preponderante.
Norme richiamate
La contravvenzione per omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti è un reato istantaneo che si consuma con la mancata comunicazione richiesta; per la sua sussistenza è necessario provare che sia decorso il termine previsto dall'art. 38 TULPS dall'acquisizione del materiale
Norma relativa alla detenzione e trasporto di materiale esplodente senza autorizzazione; è rimasta confermata la condanna per la fattispecie principale, con rideterminazione della pena
Stabilisce il termine di 72 ore successivo all'acquisizione della disponibilità dell'esplosivo entro il quale deve essere effettuata la denuncia; il decorso di tale termine è elemento costitutivo dell'omissione sanzionata dall'art. 679 cod. pen., e deve essere provato dall'accusa
Elenca i criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che il giudice può prendere in esame anche un solo elemento ritenuto prevalente ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti
Rinvio normativo alle attenuanti generiche: il giudice del merito formula un giudizio di fatto basato sugli elementi ritenuti preponderanti, la cui adeguatezza è sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria o insufficiente
art. 81, comma finale, cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione per la continuazione/concorsualità tra reati; non oggetto di specifica rettificazione interpretativa nella sentenza della Cassazione
Massime di principio
- Per le fattispecie omissive collegate a termini (es. omessa denuncia ex art. 679 cod. pen.), l'onere di provare il decorso del termine temporale costituisce elemento essenziale del reato e grava sull'accusa; in assenza di prova il reato non può ritenersi sussistente
- La contravvenzione di omessa denuncia è reato istantaneo: conta il momento in cui il dovere di denuncia è effettivamente sorto (decorso delle 72 ore dall'acquisizione della disponibilità)
- In sede di valutazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito può valorizzare come prevalente anche un solo elemento indicato dall'art. 133 cod. pen.; la motivazione su tale punto è sindacabile in Cassazione solo se manifesta vizio logico o contraddittorio
- Se la Corte di legittimità accerta l'insussistenza di una delle condanne concorrenti, può annullare senza rinvio per quella specifica fattispecie e rideterminare la pena per le residue, con conseguente ristoro della parte di pena relativa al capo annullato
- In procedimenti per materiali pericolosi la quantità del materiale sequestrato è un criterio rilevante ai fini della gravità del fatto e può legittimamente influenzare il diniego delle attenuanti generiche
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