Cassazione Penale, Sentenza n. 14883/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione verso la Repubblica di omissis di B.A., condannato irrevocabilmente per omicidio pluriaggravato commesso quando era minorenne. Gli argomenti del ricorrente sono stati: 1) la pendenza in Italia di un procedimento penale a suo carico (art. 497-bis c.p.) che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto ostare all'estradizione; 2) il rischio di essere sottoposto, dopo la consegna, a trattamenti carcerari inumani e degradanti nella Repubblica richiedente, alla luce di precedenti condanne della stessa Repubblica da parte della Corte EDU e di rapporti internazionali; 3) il pericolo collegato al conflitto Russia-Ucraina e alla situazione instabile nella regione di destinazione, che potrebbe impedire l'accesso a un adeguato percorso rieducativo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la pendenza di un procedimento in Italia non impedisce la concessione dell'estradizione, potendo al più comportare la sospensione dell'esecuzione da parte del Ministro della Giustizia. Sul secondo motivo la Corte ha valutato le informazioni disponibili, ha richiesto e ottenuto dettagli sulle condizioni e sul piano individuale di trattamento penitenziario e ha ritenuto che non sussistano attualmente ragioni per ritenere che l'estradando sarebbe esposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Anche il terzo motivo è stato respinto: l'assegnazione prevista è in un istituto non direttamente interessato dai combattimenti, perciò le preoccupazioni generali sul conflitto non sono state ritenute idonee a bloccare l'estradizione. Non è stata disposta la condanna alle spese per il ricorrente in ragione della sua minore età all'epoca dei fatti.
Norme richiamate
La pendenza di un procedimento penale in Italia non costituisce di per sé un ostacolo all'estradizione; può invece determinare la sospensione dell'esecuzione della consegna di competenza del Ministro della Giustizia.
art. 3 CEDU
Garantisce il divieto di trattamenti inumani o degradanti e impone allo Stato un obbligo positivo di assicurare condizioni detentive compatibili con la dignità umana; la Corte ha ritenuto che, sulla base delle informazioni acquisite, non sussista per l'estradando un rischio attuale di violazione.
artt. 3, 5 e 13 CEDU
Tali disposizioni sono richiamate in relazione a precedenti condanne della Repubblica richiedente da parte della Corte EDU per condizioni detentive; tuttavia la Cassazione ha affermato che decisioni ed eventuali censure devono essere valutate rispetto alla situazione attuale e all'effetto concreto sul singolo estradando.
Non viene violato quando la richiesta di estradizione riguarda la consegna verso uno Stato dove l'assegnazione prevista non è in area direttamente interessata da eventi bellici; occorre una valutazione del rischio concreto e attuale per l'individuo.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, commi 8 e 9
Autorizza modalità particolari di svolgimento dell'udienza (es. in camera di consiglio con forme derogatorie); il procedimento è stato trattato secondo tali modalità.
Massime di principio
- La pendenza di processi in Italia non impedisce automaticamente l'estradizione: la competenza a sospenderne l'esecuzione è del Ministro della Giustizia, non dell'autorità giudiziaria che decide sulla delibazione.
- Le censure fondate sul rischio di trattamenti inumani o degradanti richiedono elementi concreti, aggiornati e specifici sul rischio per il singolo: la Corte può acquisire informazioni e impegni dettagliati sul piano di detenzione e sulle condizioni dell'istituto prima di escludere l'estradizione.
- Le precedenti condanne internazionali dello Stato richiedente sono rilevanti ma non automaticamente decisive; bisogna dimostrare la persistenza e l'applicabilità del rischio alla situazione individuale dell'estradando.
- Il rischio collegato a conflitti armati non impedisce l'estradizione se l'assegnazione carceraria è in una zona non direttamente interessata dai combattimenti; occorre prova di un rischio concreto e attuale per la persona.
- Le eccezioni sollevate tardivamente o in modo generico hanno meno efficacia: è preferibile esporre tutte le ragioni opponibili tempestivamente e con documentazione probatoria.
- La minore età dell'interessato può influenzare profili sanzionatori e di responsabilità per le spese processuali, ma non impedisce automaticamente l'estradizione se sussistono le condizioni giuridiche.
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