Cassazione Penale, Ordinanza n. 05394/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione solo il reato di cui al capo 3 e aveva rideterminato la pena, confermando nel resto la responsabilità per i capi relativi a bancarotta fraudolenta. I motivi erano quattro: i primi due denunciavano vizio di motivazione apparente, contraddittoria e illogica sulla qualifica di amministratore di fatto della società fallita; il terzo contestava l'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla restituzione in favore dell'imputato di Euro 13.000,00 già versati alla società come prestito per la costituzione; il quarto censurava la motivazione sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. In memoria difensiva veniva ulteriormente sostenuta la fondatezza delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto sulla qualifica di amministratore di fatto, valutazione riservata al giudice di merito e sorretta da motivazione non manifestamente illogica; ha dichiarato generico il terzo motivo per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente qualificato come bancarotta fraudolenta patrimoniale la restituzione di somme già apportate a titolo di finanziamento in conto capitale; ha ritenuto generico e non consentito il quarto motivo, osservando che anche l'amministratore di fatto è tenuto alla tenuta e custodia delle scritture della società. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità omissiva in concorso nei reati fallimentari e nel capo di truffa contestato
richiamato per il concorso di persone nei reati contestati
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, l. fall.
norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
art. 219, comma 2, n. 1, l. fall.
richiamato come aggravante/conseguenza della bancarotta contestata
richiamato per la disciplina penale degli amministratori in ambito fallimentare
norma contestata al capo 3, per la quale è stata dichiarata la prescrizione in appello
non presente
non espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende è disposta in sede di inammissibilità del ricorso
implicitamente richiamato dai vizi di motivazione dedotti nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- In tema di reati fallimentari, la qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in una qualsiasi fase dell'attività sociale; l'accertamento è di fatto e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- La restituzione all'agente di somme già conferite alla società a titolo di finanziamento in conto capitale può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando determini una distrazione di risorse dal patrimonio sociale in danno dei creditori.
- Anche l'amministratore di fatto, poiché investito dei poteri e dei doveri dell'amministratore di diritto, è tenuto alla conservazione e custodia della documentazione societaria; la violazione di tali doveri può fondare la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico, cioè non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non indica puntuali elementi probatori asseritamente travisati.
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