Cassazione Penale, Ordinanza n. 24175/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il reato di rissa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avessero effettuato una erronea valutazione del quadro probatorio e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle fonti di prova. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha contestato l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una motivazione insufficiente e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, limitata al controllo della compatibilità logica della motivazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato l'esclusione della particolare tenuità del fatto, richiamando la perseveranza del proposito criminoso, l'intensità del dolo e il carattere non tenue dei fatti complessivamente considerati. Ha giudicato inammissibile e comunque manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e priva di evidenti illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a fondamento della responsabilità confermata nei giudizi di merito
la non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione valorizza perseveranza del proposito criminoso, intensità del dolo e non tenuità complessiva dei fatti
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare entro i criteri legali di commisurazione
i parametri di gravità del reato e di capacità a delinquere sorreggono la determinazione giudiziale della pena
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché il controllo della Cassazione si limita alla verifica della tenuta logica e della plausibilità della motivazione di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione sintetica ma specifica quando il giudice valorizzi elementi quali la perseveranza del proposito criminoso, l'intensità del dolo e la complessiva non tenuità dell'offesa.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica, non già la mera inadeguatezza soggettivamente percepita dalla parte.
- Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti per il diniego delle attenuanti generiche, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24157/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24158/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24159/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24161/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24163/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24165/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →