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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03240/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (liquidatore)

La controversia

Un ex liquidatore ed ex amministratore di una società dichiarata fallita ha convenuto in giudizio il curatore del fallimento chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e personali che assumeva derivargli da condotte poste in essere dal curatore nell'esercizio delle sue funzioni: difese svolte nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, scelte nella gestione della procedura e contenuto della relazione ex art. 33 l. fall. e delle sue integrazioni, ritenuti diffamatori o calunniosi. Il giudizio era stato introdotto davanti al Tribunale di Roma, individuato dall'attore come foro del luogo in cui il danno si sarebbe prodotto. Il curatore ha proposto regolamento di competenza sostenendo che la controversia rientrasse nella competenza funzionale ed esclusiva del tribunale che aveva dichiarato il fallimento, ai sensi dell'art. 24 l. fall., perché il danno lamentato derivava da atti compiuti dal curatore nell'esercizio delle sue funzioni. L'attore resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, difetto di legittimazione del curatore a proporre il regolamento e mancanza di autorizzazione del giudice delegato ex art. 25 l. fall.; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del resistente, affermando che il regolamento era stato proposto dal soggetto persona fisica che rivestiva la carica di curatore e che non era necessaria una preventiva autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di azione risarcitoria personale proposta contro il curatore in proprio. Nel merito, la Corte ha escluso l'operatività della vis attractiva del foro fallimentare: l'azione di danni non subiva, per effetto del fallimento, alcuna deviazione dal suo schema legale tipico e restava soggetta alle regole ordinarie del giudizio risarcitorio; non era quindi una controversia strettamente connessa al fallimento né strumentale all'accertamento del passivo. Conseguentemente è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Roma e posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 l. fall.

    Attribuisce competenza funzionale al tribunale fallimentare solo per le azioni strettamente connesse al fallimento o che subiscono, per effetto della dichiarazione di fallimento, una deviazione dal loro schema legale tipico; non opera per azioni meramente occasionalmente connesse o che restano regolate dal rito ordinario.

  • art. 25 l. fall.

    Nel caso concreto non era necessaria una preventiva autorizzazione del giudice delegato per proporre il regolamento di competenza, perché l'azione era personale e rivolta contro la persona fisica del curatore.

  • art. 33 l. fall.

    È richiamato come base della relazione del curatore contestata dall'attore, ma non viene attribuita alla norma una diversa interpretazione generale.

  • art. 18 l. fall.

    È richiamato con riferimento al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nel cui ambito il curatore avrebbe svolto difese ritenute lesive.

  • art. 47 c.p.c.

    Costituisce il rimedio processuale utilizzato per proporre il regolamento di competenza.

  • art. 20 c.p.c.

    È menzionato come criterio di radicamento del giudizio davanti al Tribunale di Roma, in base al luogo in cui il danno si sarebbe prodotto.

  • art. 51 l. fall.

    È richiamato per escluderne l'applicabilità alla controversia, trattandosi di azione non influenzata dalle regole della concorsualità.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall. va interpretata in senso rigoroso e si estende solo alle controversie che trovano nel fallimento il loro fondamento o che, per effetto della procedura concorsuale, sono deviate dal loro schema tipico, come le azioni revocatorie e le domande di insinuazione al passivo.
  • Le azioni risarcitorie proposte contro il curatore per condotte asseritamente illecite compiute nell'esercizio delle funzioni non rientrano automaticamente nella competenza del tribunale fallimentare quando non sono destinate a incidere sul concorso o sull'accertamento del passivo e rimangono azioni personali soggette alle regole ordinarie.
  • Per la proposizione di rimedi processuali da parte del curatore, la necessità di autorizzazione del giudice delegato va valutata in concreto: se la controversia è personale e non coinvolge la massa fallimentare, l'autorizzazione preventiva non è richiesta.
  • La mera circostanza che il danno sia lamentato in relazione ad atti compiuti dal curatore nella procedura non basta a radicare la competenza del tribunale fallimentare; occorre che il fallimento incida sull'azione in modo strutturale, non meramente occasionale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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