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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20936/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Una società poi assoggettata a procedura concorsuale aveva promosso, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., azione revocatoria contro una società debitrice e contro l'acquirente di numerosi immobili ceduti con rogito del 30 ottobre 2010, assumendo di essere creditrice per una somma determinata e di aver subito un depauperamento della garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando inefficace la compravendita. In appello, l'acquirente aveva dedotto di non aver avuto conoscenza del giudizio di primo grado se non dalla notifica dell'appello, e aveva contestato la regolarità della rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo: il tentativo era stato eseguito presso un indirizzo di Colleferro, mentre egli risultava da certificato storico anagrafico trasferito a Galluccio già dal 4 dicembre 2012, prima del deposito del ricorso e della rinnovazione. Sosteneva quindi che la notifica fosse inesistente o nulla. La Corte d'appello ha invece ritenuto valida la notifica per compiuta giacenza, valorizzando alcune risultanze documentali e il rinvenimento di una cassetta postale intestata al ricorrente all'indirizzo di Colleferro. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 291 c.p.c. e all'art. 8 l. n. 890/1982, sostenendo che, essendo provato il mutamento di residenza anagrafica, spettava alla controparte dimostrare l'effettiva residenza di fatto nel luogo della notifica; ha inoltre censurato gli elementi probatori valorizzati dalla corte territoriale, ritenuti inconferenti o non idonei a superare la presunzione di coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva. Ha anche chiesto il rilievo del mancato corretto integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario nell'azione revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché, a fronte del certificato storico anagrafico che attestava il trasferimento della residenza in altro Comune in data anteriore al ricorso introduttivo, operava una presunzione legale iuris tantum di coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva, superabile solo con prova contraria dell'effettiva dimora nel precedente indirizzo. Ha giudicato non idonei gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello a dimostrare la residenza effettiva nel luogo della notifica, osservando che la prova richiesta riguardava un fatto valutativo e che non risultava adeguatamente superata la presunzione legale. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, per il rinnovo della notifica al litisconsorte necessario e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale rito con cui è stata introdotta l'azione in primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato a sostegno della censura sull'onere della prova: una volta provato il mutamento anagrafico, gravava sulla controparte dimostrare l'effettiva residenza nel luogo della notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato in relazione alla rinnovazione della notificazione e alla necessità di corretta integrazione del contraddittorio.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    richiamato per la disciplina della notificazione postale con deposito e compiuta giacenza.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    richiamato quale parametro del vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    richiamato per il rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale sulla litisconsortile necessità dell'azione revocatoria.

  • art. 2902, secondo comma, c.c.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale per gli effetti dell'accoglimento della revocatoria nei confronti del terzo acquirente.

Massime di principio

  • In tema di notificazione eseguita presso la residenza del destinatario, il certificato storico anagrafico che attesti il trasferimento della residenza in data anteriore al tentativo notifica una presunzione legale iuris tantum di coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva nel nuovo luogo, che la parte onerata deve vincere con prova concreta dell'effettiva permanenza nel precedente indirizzo.
  • La prova contraria alla residenza anagrafica non può essere tratta da elementi meramente circostanziali o equivoci, se non idonei a dimostrare specificamente la residenza di fatto nel luogo in cui la notificazione è stata tentata.
  • Nella notificazione a mezzo posta con deposito e compiuta giacenza, gli atti dell'agente postale fanno fede, nei limiti della loro efficacia propria, delle attività materiali compiute, ma non della valutazione circa la residenza effettiva del destinatario, che resta oggetto di prova autonoma.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria il corretto contraddittorio richiede la partecipazione necessaria sia del terzo acquirente sia del debitore alienante, poiché l'accoglimento della domanda incide su posizioni di entrambi e presuppone l'accertamento della frode e del credito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniLitisconsorzio necessarioOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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