Cassazione Penale, Sentenza n. 38650/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verte sull'assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Teramo, degli imputati rispetto ai reati previsti dagli artt. 55-quater e 55-quinquies del d.lgs. n.165/2001 relativi a false attestazioni di presenza in servizio mediante timbrature fraudolente. Il P.M. ha censurato l'assoluzione della Vizioli sostenendo che la sentenza ha erroneamente ritenuto che una comunicazione postuma (mail di richiesta di correzione) potesse sanare la condotta fraudolenta, mentre la norma non prevede un "ravvedimento operoso" che escluda il reato. Quanto a Di Nucci, il P.M. ha contestato l'assoluzione per mancanza di dolo: ha rilevato che il marito aveva registrato la propria uscita al pc e aveva utilizzato poi il badge della moglie al marcatempo, condotta che dimostrerebbe l'intenzione di attestare falsamente la presenza della moglie per consentire assenze ingiustificate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 55-quater e 55-quinquies del d.lgs. n.165/2001 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila. In sostanza la Corte ha accolto le censure del P.M. sulla necessità di riconsiderare, con riferimento alla fattispecie delle timbrature e all'esistenza del dolo, se sussistano i reati contestati.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quinquies (false attestazioni o certificazioni)
"Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione ..."
La norma punisce la timbratura abusiva e le modalità fraudolente di attestazione della presenza a prescindere dall'eventuale danno economico: l'uso del badge altrui o l'abusiva timbratura integra il reato. Un successivo tentativo amministrativo di correzione non è automaticamente idoneo ad escludere la rilevanza penale della condotta.
codice penale, art. 640 (truffa)
Citato nel provvedimento come reato a carico (assoluzione per Di Nucci dal reato di truffa). Nel contesto qui rilevante la Corte ha focalizzato il ricorso sugli artt. 55-quater/quinquies del d.lgs. 165/2001 piuttosto che sulla sussistenza della truffa.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater
Articolo richiamato in relazione alle ipotesi di falsificazione delle attestazioni di presenza in servizio; la decisione ne ha verificato la configurabilità alla luce della condotta (timbrature con badge altrui e registrazioni informatiche).
Massime di principio
- La timbratura abusiva con badge proprio o altrui costituisce di per sé una modalità fraudolenta rilevante ai sensi dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001: la consumazione del reato non dipende necessariamente dall'esistenza di un danno economico per l'amministrazione.
- Una comunicazione amministrativa postuma (es. mail per richiesta di correzione) non è automaticamente idonea ad escludere la rilevanza penale della condotta: occorre valutare se vi sia stata una preventiva autorizzazione o una giustificazione legittima, e se l'atto postumo sia stato effettivamente capace di sanare una falsificazione già consumata.
- La prova del dolo (consapevolezza e volontà di attestare falsamente la presenza) richiede elementi concreti: fatti come l'utilizzo del badge di un'altra persona unitamente alla registrazione della propria uscita su strumenti informatici possono essere indizi forti di intenzionalità fraudolenta.
- La prassi amministrativa di correggere timbrature tramite amministratore di sistema è comune, ma la frequenza di correzioni non legittima comportamenti fraudolenti: va distinta la legittima gestione degli errori dalla condotta diretta a falsare la realtà della presenza.
- In giudizi simili la valutazione dovrà distinguere chiaramente l'errore o la buona fede (es. passaggio del badge in convinzione di una precedente richiesta) dall'uso sistematico o consapevole del badge altrui per ottenere assenze ingiustificate.
- Quando sussistono dubbi sull'esistenza del dolo o sulla rilevanza penale, la questione può richiedere un nuovo esame in grado di ricostruire la dinamica temporale (chi ha timbrato, quando sono state effettuate registrazioni informatiche, eventuali comunicazioni preventive) e le pratiche amministrative in essere.
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