Cassazione Civile, Ordinanza n. 23284/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso per contributi consortili relativi a opere irrigue per le annualità 2019/2020. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso. Il consorzio aveva proposto appello, poi dichiarato inammissibile dal giudice tributario regionale. In cassazione il consorzio ha proposto cinque motivi, ma il punto decisivo affrontato dalla Corte riguarda la tempestività dell'appello: il controricorrente ha eccepito che la sentenza di primo grado era stata notificata al consorzio il 18.10.2022, mentre l'appello era stato notificato via PEC solo il 31.3.2023, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni. Il consorzio ha sostenuto che tale eccezione non potesse essere valorizzata senza ricorso incidentale condizionato e che, nel processo tributario, il termine breve d'impugnazione presupporrebbe non solo la notifica della sentenza ma anche il deposito in segreteria dell'originale notificato ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la questione di rito relativa alla tardività dell'appello. Ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione nel processo tributario, è sufficiente la rituale notificazione della sentenza, mentre il mancato deposito in segreteria dell'originale notificato ex art. 38, comma 2, d.lgs. 546/1992 non impedisce il decorso del termine e non è sanzionato. Poiché l'appello era stato notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, la sentenza era già passata in giudicato formale. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, condannando il consorzio alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
originale o copia autentica dell'originale notificato
Il deposito in segreteria della copia notificata è un adempimento rilevante sul piano organizzativo e di conoscenza per la segreteria, ma non costituisce condizione per la decorrenza del termine breve d'impugnazione né è assistito da una sanzione processuale, se la notificazione della sentenza è stata validamente eseguita.
La disciplina dei termini di impugnazione nel processo tributario è compiutamente contenuta in questa norma, che richiama solo il terzo comma dell'art. 38 e non il secondo.
Il termine lungo per impugnare non si applica quando la sentenza sia stata ritualmente notificata e sia quindi decorso il termine breve.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
In difetto di disciplina speciale, si applicano le regole generali del codice di rito, secondo cui la decorrenza del termine breve dipende dalla notificazione idonea a portare la sentenza a piena conoscenza della controparte.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte richiama il potere di correzione della motivazione quando il dispositivo della decisione impugnata sia comunque corretto in diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine breve per impugnare decorre dalla rituale notificazione della sentenza e non è subordinato al successivo deposito in segreteria dell'originale notificato previsto dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
- L'omesso deposito in segreteria della copia notificata della sentenza non è assistito da una sanzione processuale idonea a impedire il decorso del termine breve d'impugnazione, quando la notifica della sentenza sia stata validamente eseguita.
- La questione della tardività dell'appello e della formazione del giudicato formale è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione sulla base degli atti ritualmente acquisiti al giudizio.
- Quando l'appello è tardivo, la sentenza di primo grado passa in giudicato formale e il ricorso per cassazione avverso la decisione che abbia rilevato l'inammissibilità dell'appello diviene a sua volta inammissibile per sopravvenuto giudicato.
- La funzione del deposito in segreteria della sentenza notificata è essenzialmente quella di consentire alla segreteria di avere tempestiva notizia dell'avvenuta notificazione, non di incidere sull'efficacia della notifica ai fini dell'impugnazione.
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