Cassazione Penale, Sentenza n. 4973/2022 del 11/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) relativa all'anno d'imposta 2014, deducendo due censure: 1) violazione di legge per errata valutazione della sussistenza del dolo generico, sostenendo che la mancata presentazione della dichiarazione derivò dall'affidamento al proprio commercialista e che la situazione patrimoniale risultava conforme ai dati dichiarati, dunque mancava la volontà di evadere; 2) mancata motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e non confontasse puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata. Sotto il profilo sostanziale ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito: il dovere di dichiarazione è personale e indelegabile, la prova del dolo può desumersi dall'entità dell'evasione e dalla consapevolezza del contribuente; nel caso concreto elementi come il comportamento successivo dell'imputato, omissioni anche per anni successivi e altri indizi hanno legittimato la conclusione sulla volontà di evadere. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito adeguata motivazione fondando il diniego sulla gravità del fatto e sui precedenti penali. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Il reato di omessa dichiarazione è un'obbligazione personale e indelegabile: la mancata presentazione della dichiarazione può integrare il dolo quando l'entità dell'evasione e la consapevolezza del contribuente dimostrino la volontà di evadere
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12
Norma citata come base per le pene accessorie applicabili alla condanna per reati tributari
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
Prevede la confisca del profitto del reato; applicata alla somma pari al profitto dell'omessa dichiarazione
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 1, comma 4
Sottolinea che la presentazione della dichiarazione incombe direttamente sul contribuente o sul legale rappresentante per le persone giuridiche
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 1, comma 6
Il contribuente è obbligato a conservare la copia sottoscritta della dichiarazione anche se la trasmissione è telematica
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7
Richiama la possibilità di avvalersi del termine di 90 giorni per regolarizzare l'inadempimento senza incorrere in sanzioni penali
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e 3-bis
Prevedono l'utilizzo di incaricati per la predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni, senza tuttavia trasferire sull'incaricato l'obbligo penale del contribuente
Codice di Procedura Penale, art. 616
Dispone le conseguenze per il ricorso inammissibile in Cassazione, tra cui la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende
Norma di riferimento sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice può motivare il riconoscimento o il diniego basandosi sull'elemento che ritiene prevalente
Massime di principio
- L'affidamento a un professionista per la predisposizione della dichiarazione non esonera il contribuente dall'obbligo dichiarativo e non impedisce di ricavare il dolo quando vi siano indizi oggettivi di consapevolezza e di volontà di evadere
- La prova del dolo nel reato di omessa dichiarazione può desumersi dall'entità dell'evasione rispetto alla soglia di punibilità unita ad elementi che dimostrino la consapevolezza del contribuente sull'ammontare delle imposte dovute
- Per evitare responsabilità penale occorre, oltre all'affidamento al professionista, documentare circostanze eccezionali o un tempestivo esercizio dei rimedi (es. regolarizzazione entro i 90 giorni) che dimostrino l'assenza di volontà evasiva
- In sede di impugnazione in Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; motivi generici o che ripropongono senza nuovi argomenti le stesse doglianze sono inammissibili
- Il giudice del merito può limitarsi a prendere in esame l'elemento ritenuto prevalente ai fini del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche; la mancanza di motivazione sussiste solo se sono assenti gli elementi dai quali il convincimento è tratto o se sono state ignorate prove di decisiva rilevanza
- La Cassazione non riesamina i fatti ma verifica la compatibilità della motivazione con i limiti della plausibile opinabilità; il dissenso sulla valutazione dei fatti non è motivo valido di annullamento
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