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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4967/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per plurime rapine e per associazione per delinquere. Il ricorrente deduceva: (i) inesistenza o occasionalità della fattispecie associativa, per mancanza di un accordo stabile, ripartizione di compiti e strutturazione delle condotte; (ii) carenza di motivazione circa la partecipazione materiale alle singole rapine e mancata individuazione dei contributi specifici offerti da ciascun concorrente; (iii) errata qualificazione dei fatti come rapina (proponeva riqualificazione in furto con strappo sostenendo che la violenza fosse rivolta alle cose e non alle persone); (iv) censure sul trattamento sanzionatorio: sussistenza dell'aggravante per danno di rilevante entità, diniego delle circostanze attenuanti generiche, applicazione della recidiva e determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le indagini e i giudici di merito avessero fornito una motivazione logica, congrua e coerente, fondata su molteplici elementi (traffico telefonico, controlli di polizia giudiziaria, videoregistrazioni dei mezzi) che collocavano il ricorrente sul luogo delle rapine e ne attestavano la partecipazione, nonché l'esistenza di un'organizzazione stabile che pianificava trasferte, trasportava mezzi e strumenti, effettuava sopralluoghi e selezionava i beni da sottrarre. Ha respinto la ricostruzione alternativa avanzata dal ricorrente e ritenuto infondate le doglianze sulla qualificazione giuridica (le dichiarazioni delle persone offese indicavano violenza sulla persona) e sul trattamento sanzionatorio (motivate la qualificazione del danno, il diniego delle attenuanti, la recidiva e gli aumenti per continuazione). Per effetto dell'art. 616 c.p.p. è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione non si riesaminano i fatti quando la motivazione di merito è logica, congrua e fondata su molteplici elementi probatori: le valutazioni di fatto dei giudici del merito sono difficilmente sindacabili se ben motivate.
  • Per contestare efficacemente un'imputazione per associazione per delinquere è necessario dimostrare, con argomentazioni specifiche e riscontri probatori, l'assenza di organizzazione stabile, di ruoli, di programmazione o di reiterazione delle condotte; valutazioni generiche non sono sufficienti.
  • Per opporsi alla qualificazione di rapina occorre contestare puntualmente le dichiarazioni delle persone offese o fornire elementi contrari nel fascicolo; la mera teoria astratta (es. che la violenza era sulle cose) non prevale su riscontri probatori concreti.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio (aggravanti, attenuanti, recidiva, continuazione) devono essere specifiche e confrontarsi con il contenuto del fascicolo e della motivazione: argomentazioni apodittiche o generiche risultano inammissibili.
  • I riscontri tecnici come traffico telefonico, videoregistrazioni e controlli di polizia giudiziaria, se coerenti tra loro, costituiscono prova rilevante della presenza e della partecipazione dell'imputato agli eventi delittuosi.

Testo integrale

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