Cassazione Penale, Sentenza n. 4969/2022 del 11/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/06/2021 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva (arresti domiciliari) in relazione ai reati di tentativo di estorsione aggravata dalle modalità mafiose e resistenza a P.U.. Il ricorrente censura il vizio di motivazione per non aver preso in considerazione la comparazione con il trattamento cautelare dei coimputati (che avevano optato per il rito abbreviato) e per l'illogicità nel ritenere inadeguata l'abitazione offerta a Scalea, contestando la valutazione del Tribunale sulla disponibilità e sulla congruità del domicilio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata correlazione tra i motivi dedotti nel ricorso e il nucleo essenziale della motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva fondato il rigetto sulla presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sulla personalità negativa del ricorrente (pregiudizi penali) e sulla mancata dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'abitazione a Scalea. Le osservazioni sulla comparazione con altri imputati e sull'adeguatezza dell'abitazione sono state ritenute marginali e non costitutive del nocciolo della decisione; pertanto le censure del ricorrente risultavano aspecifiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione di pericolosità per reati gravi (qui richiamata in relazione all'aggravante mafiosa): incombe sul ricorrente l'onere di fornire elementi positivi idonei a superare tale presunzione; la mancanza di tali elementi giustifica il mantenimento della custodia cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione in materia penale; qui applicata per dichiarare inammissibile il ricorso che non si confronta con il nucleo motivazionale del provvedimento impugnato.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità del motivo di ricorso in cassazione: il motivo deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di correlazione conduce all'inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Obbligo della Cancelleria di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà del detenuto.
Massime di principio
- Il ricorso avverso provvedimenti cautelari deve confrontarsi direttamente e specificamente con il nucleo motivazionale sul quale si fonda il rigetto: censure limitate a osservazioni marginali o incidentali sono insufficienti e rendono il ricorso inammissibile.
- Quando il giudice applica la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., il detenuto deve offrire elementi positivi e concreti per superarla (es. solide garanzie personali, prova di modifica della condotta, effettiva disponibilità di domicilio adeguato); mere affermazioni generiche non bastano.
- La disponibilità effettiva del domicilio proposto per gli arresti domiciliari deve essere documentalmente provata: la sola indicazione dell'indirizzo o la soggettiva disponibilità non documentalmente comprovata può essere ritenuta insufficiente.
- La comparazione con il regime cautelare di altri imputati può avere rilievo solo se esistono atti o elementi noti e confrontabili; l'assenza di dati certi rende la comparazione irrilevante per il giudizio sulla misura personale.
- Le impugnazioni in materia cautelare devono essere specifiche e ben motivate; l'aspecificità può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla cassa delle ammende) se emerga colpa nella determinazione del motivo.
- Prima di proporre ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari, conviene che la difesa notifichi e produca agli atti tutte le prove utili (documentazione sulla disponibilità del domicilio, elementi di collaborazione o modificazione del rischio) e che formuli motivi direttamente correlati alle ragioni decisive del provvedimento impugnato.
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