Cassazione Penale, Sentenza n. 4968/2022 del 11/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per ricettazione di una bicicletta e porto ingiustificato di coltello. Deduce due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta violazione del termine di notifica della citazione a comparire (la notifica per l'udienza sarebbe stata effettuata il 10/03/2021 per udienza del 29/03/2012, con violazione del termine dei 20 giorni); sostiene che l'irregolarità non si sanerebbe con il rinvio in udienza né con l'assenza del difensore; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata indicazione, da parte degli operanti, della possibilità di avvalersi di un difensore di fiducia, ritenendo che l'atto non fornisca un avviso equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione e concerne una nullità relativa (inosservanza del termine di comparizione) che doveva essere eccepita nei termini e nei gradi di merito ai sensi dell'art. 181 c.p.p.; il secondo motivo è ritenuto aspecifico perché non si confronta con la motivazione effettiva del provvedimento impugnato (la Corte d'appello aveva ritenuto non necessari gli avvisi nel contesto di operazioni di perquisizione in materia di armi, richiamando giurisprudenza di legittimità). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). La decisione ha inoltre osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare eventuali successivi effetti estintivi della prescrizione.
Norme richiamate
art. 181 cod. proc. pen.
L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato costituisce nullità relativa che va eccepita nei termini e nei gradi di merito; se non eccepita, la nullità si ritiene sanata e il motivo è inammissibile se sollevato per la prima volta in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Permette alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha esercitato tale potere quantificando la somma in euro 3.000,00.
Sez. 6, Sentenza n. 16844 del 01/03/2018 (Rv. 272925-01)
Sez. 6, Sentenza n. 16844 del 01/03/2018 Rv. 272925-01
Giurisprudenza richiamata per affermare che, nel caso di operazioni di perquisizione in materia di armi, gli avvisi sulla facoltà di difensore potrebbero non essere necessari; la Corte d'appello si è richiamata a tale orientamento per rigettare la censura sui presunti mancati avvisi.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso in cassazione esclude la possibilità di sollevare e far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le nullità relative (es. inosservanza di termini di comparizione) devono essere eccepite tempestivamente nei gradi e nei termini di legge (art. 181 c.p.p.); se non sono state sollevate, risultano perse e non possono essere rilanciate per la prima volta in cassazione.
- La Corte di cassazione non ammette motivi aspecifici che non si confrontano con la motivazione effettiva del provvedimento impugnato: il ricorso deve aderire alla logica e alle argomentazioni della decisione impugnata.
- In operazioni di perquisizione in materia di armi, la giurisprudenza può ritenere non necessari certi avvisi (come quello relativo alla facoltà di difensore), per cui le censure su tali omissioni possono risultare infondate se la motivazione di merito è aderente a tale indirizzo.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle Ammende; valutare il profilo di 'colpa' nel proposito del ricorso prima di proporre motivi in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce di valorizzare questioni sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata): tali profili vanno valutati con tempestività nei gradi opportuni.
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