Cassazione Penale, Sentenza n. 4964/2022 del 11/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato e in parte riformato la sentenza di primo grado: COSCINO ha contestato la rilevanza e l'interpretazione di specifiche intercettazioni, la mancata prova di utilità economica e di una condotta di pressione diretta, la sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso" (art. 7 D.L. 152/91 oggi art. 416‑bis.1 c.p.) e l'applicazione dell'art. 628, comma 3 n.3 c.p.; ha altresì censurato la determinazione della pena con riferimento all'art. 63 c.p.; VACCARO ha criticato il mancato acquisto di un provvedimento passato in giudicato relativo a terzo (Saporito), ha contestato la prova della estorsione e dell'aggravante del metodo mafioso e dell'art. 628/629 c.p., ha lamentato omissioni nella motivazione sulle attenuanti e sulla mancata applicazione della diminuzione per il rito abbreviato condizionato e ha contestato la liquidazione dei danni alle parti civili; SCIANNI ha censurato l'insufficienza probatoria per la dichiarazione di appartenenza ad associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.) e l'assenza di elementi relativi all'uso di armi (associazione armata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati. Ha ritenuto congrua l'interpretazione delle intercettazioni e fondate le valutazioni dei giudici di merito circa la responsabilità per estorsione e, per SCIANNI, la partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416‑bis). Ha confermato la sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso" sulla base di elementi indiretti e della fama intimidatoria della cosca, sottolineando l'irrilevanza della reazione delle vittime. Ha inoltre respinto i rilievi relativi alla mancata acquisizione del provvedimento passato in giudicato come privo di efficacia modificativa della decisione, ha ritenuto legittima l'applicazione delle regole speciali sull'aumento di pena (art. 7 D.L. 152/91) rispetto all'art. 63 c.p., e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di difesa e di rappresentanza delle parti civili, liquidate in euro 3.510,00 ciascuna oltre accessori.
Norme richiamate
art. 416‑bis codice penale
Riconosciuta la partecipazione all'associazione mafiosa anche sulla base di elementi indiretti e comportamenti sinergici; la Corte ha ritenuto che non sia necessario un contributo stabile e formalmente organizzativo se emergono elementi che indicano intraneità e collaborazione continuativa
art. 7 decreto‑legge 152/1991 (oggi art. 416‑bis.1 cod. pen.)
L'aggravante del "metodo mafioso" può essere accertata anche attraverso la fama intimidatoria e messaggi intimidatori impliciti ("metodo" o "uso del potere mafioso"); la reazione della vittima è irrilevante ai fini della sussistenza dell'aggravante
art. 628 comma 3 n. 3 codice penale
Rilevata l'aggravazione quando la richiesta estorsiva è connessa a contesti che la rendono più grave per ragioni connesse alla persona che ha portato la minaccia; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione in relazione al materiale probatorio
art. 629 secondo comma codice penale
Richiamata nella valutazione delle aggravanti correlate al reato di estorsione; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione che collega la condotta del soggetto che ha materialmente minacciato alla maggiore gravità
art. 63 codice penale
Sul punto la Corte ha precisato che nelle ipotesi di concorso tra più aggravanti ad effetto speciale trova applicazione la disciplina speciale prevista dall'art. 7 D.L. 152/1991 (inasprimento compreso tra un terzo e la metà) e non la regola generale del quarto comma dell'art. 63 c.p.
Massime di principio
- Intercettazioni tutte coerenti e corroborate fra loro possono costituire base logica e sufficiente per la condanna anche in assenza di contatti diretti visibili tra tutte le parti coinvolte
- La sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso" può essere desunta dalla fama intimidatoria dell'associazione o dai riferimenti all'ambito territoriale della cosca; non è necessario che la vittima manifesti soggezione per provare l'aggravante
- Diversi accertamenti in processi paralleli rispetto alla stessa vicenda non determinano automaticamente un conflitto di giudicati: è necessario che emergano incompatibilità oggettive sui fatti storici, non mera diversità di valutazione
- La disciplina speciale delle aggravanti connesse alla mafia (art. 7 D.L. 152/91) prevale sulla regola generale di cumulazione degli aumenti prevista dall'art. 63 c.p.; il giudice deve applicare la specifica misura di inasprimento prevista dalla norma speciale
- Per l'accertamento della partecipazione ad associazione mafiosa sono idonei elementi indiretti, ripetuti e convergenti che evidenzino intraneità, collaborazione stabile e riconoscimento del ruolo da parte degli altri affiliati; non è indispensabile provare ogni singolo episodio delittuoso come autonoma prova di appartenenza
- La richiesta tardiva di acquisizione di un provvedimento passato in giudicato può essere ritenuta irrilevante se la motivazione del giudice ha comunque tenuto conto del relativo contenuto sostanziale
- Le doglianze generiche e prive di specificità motivazionale sui punti decisivi (prove, nessi causali, elementi per aggravanti) sono destinate a essere rigettate in Cassazione
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