Cassazione Penale, Sentenza n. 49305/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo (patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) che aveva inflitto a Tomarchio la pena di 4 mesi di arresto e ammenda di €1.500, sostituita con lavori di pubblica utilità, e la sospensione della patente di guida per la durata di 1 anno per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., con aggravante di cui al comma 2-sexies. Due motivi di ricorso: (1) violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., perché la sospensione della patente sarebbe subordinata a un accertamento amministrativo e non applicabile con sentenza di patteggiamento; (2) violazione dell'art. 186, comma 2 C.d.S., in quanto non sarebbe stato effettuato un previo accertamento presso la Prefettura e andava scomputata la sospensione amministrativa già disposta dal Prefetto (1/9/2019 - 10/9/2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione: consolidato orientamento della Corte secondo cui, nei reati di circolazione stradale, il giudice che applica il patteggiamento può disporre la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria; non è richiesto un previo accertamento amministrativo da parte del giudice né la verifica in sede di cognizione dell'entità della sospensione già disposta dal Prefetto, perché l'autonomia del processo penale rispetto al procedimento amministrativo esclude tale obbligo; l'eventuale detrazione della sospensione amministrativa avviene in sede esecutiva. Pertanto i motivi proposti dal ricorrente non hanno fondamento.
Norme richiamate
Fondamento giuridico del patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata emessa ai sensi di questa norma.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte interpreta che tale disposizione non impedisce al giudice, in sede di patteggiamento, di disporre la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria; non richiede un previo accertamento amministrativo.
art. 186, comma 2, Codice della Strada
Norma sostanziale violata (guida in stato di alterazione): alla violazione è collegata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che il giudice penale può disporre anche se già applicata amministrativamente.
art. 186, comma 2-sexies, Codice della Strada
Aggravante contestata: la Corte rileva che la presenza di una sospensione amministrativa precedente non impedisce l'irrogazione giudiziale della sospensione; la detrazione avverrà in sede esecutiva.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento per reati di circolazione stradale il giudice penale può disporre la sospensione della patente perché è considerata sanzione amministrativa accessoria e non è esclusa dall'accordo tra le parti.
- La sussistenza di una sospensione amministrativa già disposta dal Prefetto non impedisce che il giudice penale imporre la stessa sanzione: l'eventuale scomputo della durata si effettua in sede esecutiva, non in sede di cognizione.
- Il giudice penale non è tenuto a un previo accertamento amministrativo circa l'applicazione o l'entità della sospensione da parte della Prefettura quando pronuncia la sentenza; l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello amministrativo è preservata.
- Il difensore, in situazioni analoghe, può reclamare la detrazione della sospensione amministrativa ma dovrà far valere tale diritto in fase esecutiva; contestazioni sulla mancata detrazione non rendono automaticamente ammissibile il ricorso in Cassazione se infondate.
- Le questioni relative al principio ne bis in idem e alla natura 'sostanzialmente penale' di certe sanzioni amministrative non sono sempre decisive per escludere l'applicazione concorrente di sanzioni amministrative e penali quando la legge statuisce tale pluralità di misure; la giurisprudenza interna consente la doppia applicazione salvo specifici profili di illegittimità.
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