Cassazione Penale, Sentenza n. 16312/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva confermato parzialmente il sequestro preventivo di immobili, autoveicoli, beni mobili registrati, telefoni, rapporti finanziari e carte di debito disposto nell'ambito di indagini per traffico di stupefacenti (art. 240-bis c.p. collegato al d.P.R. 309/90). Hanno contestato la mancata prova della pertinenzialità tra i beni e l'attività illecita, la legittima provenienza dei fondi usati per gli acquisti (fornendo, secondo loro, documentazione tracciabile per alcuni acquisti e rivendite), l'assenza dei presupposti del fumus delicti e del pericolo di dispersione, la sproporzione e la mancata valutazione della capacità reddituale al momento dei singoli acquisti, nonché la violazione del principio di proporzionalità e dell'art.1 Protocollo 1 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'ermeneusi del Tribunale del riesame: il sequestro era fondato sulla sproporzione tra valore dei cespiti e capacità reddituale/patrimoniale degli indagati (sequestro per sproporzione finalizzato alla confisca, ex art.240-bis c.p. in relazione all'art.85-bis d.P.R. 309/90). La Corte ha osservato che, una volta accertata la sproporzione, scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione che grava sul destinatario dei beni l'onere di dimostrare la provenienza lecita mediante allegazioni specifiche e verificabili; i ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a superare tale presunzione. La Cassazione ha inoltre specificato che il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito sugli elementi fattuali o su presunte contraddizioni della motivazione. È stata confermata la valutazione del pericolo di dispersione (cessioni di autovetture, assenza di garanzie, operazioni negoziali emerse dalle intercettazioni). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Base normativa per la confisca per sproporzione: accertata la sproporzione tra patrimonio e redditi scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale finalizzata alla confisca
Norma attuativa collegata all'art.240‑bis per i reati di stupefacenti; utilizzata per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui beni ritenuti sproporzionati
art. 321, commi 2 e 3‑bis c.p.p.
Previsione procedurale che legittima il giudice per le indagini preliminari a disporre misure reali, richiamata nel contesto del decreto di sequestro emesso dal GIP
Norme che regolano il riesame e l'impugnazione delle misure cautelari davanti al Tribunale del Riesame / Tribunale della Libertà, indicate come vie processuali utilizzate per il reclamo
art. 1 Protocollo 1 Convenzione EDU (Carta EDU)
Richiamato dai ricorrenti per contestare la proporzionalità e l'adeguatezza della misura reale; la Corte ha ritenuto che i rimedi processuali e la motivazione resa dal giudice fossero sufficienti a rispettare i requisiti di proporzionalità in mancanza di specifiche allegazioni difensive
Norma processuale che prevede la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di condanna alle spese; applicata per condannare i ricorrenti
Massime di principio
- Quando emerge una sproporzione significativa tra patrimonio e redditi dichiarati scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione; il sequestro per sproporzione è legittimo senza l'onere per il giudice di dimostrare il nesso diretto di pertinenzialità tra ogni singolo bene e l'attività delittuosa
- Solleva l'onere della prova il soggetto destinatario della misura: il ricorrente deve fornire allegazioni specifiche e documentazione verificabile per dimostrare la lecita provenienza dei beni e superare la presunzione di illecito
- Il Tribunale della libertà/riesame può limitare il sequestro a beni ritenuti acquistati in periodo prossimo all'inizio dell'attività delittuosa; la prossimità temporale e l'assenza di garanzie patrimoniali rafforzano la misura cautelare
- La mera censura di carenze motivazionali di merito o di contraddittorietà nella valutazione degli elementi indiziari non è sufficiente in Cassazione: è necessario dedurre specifiche violazioni di legge o assenza/apparenza della motivazione per ottenere accoglimento
- La cessione di beni a terzi può aggravare la posizione del ricorrente in tema di interesse alla restituzione (assenza di interesse concreto), rendendo inefficace l'argomentazione difensiva basata sulla perdita della disponibilità del bene
- Le contestazioni invocanti la Convenzione EDU richiedono allegazioni circostanziate che dimostrino la disparità di trattamento o la sproporzione concreta della misura rispetto al fine perseguito; la generica invocazione di violazioni dei diritti non è sufficiente
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