Cassazione Penale, Sentenza n. 30212/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La difesa ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p., sostenendo che la prognosi di recidiva era fondata su valutazioni cumulative delle condotte dei coindagati, sull'uso del silenzio processuale e sul rilievo di una sostanza in realtà legale; la difesa ha altresì sottolineato l'assenza di elementi che dimostrassero un perdurante inserimento dell'imputato nel traffico illecito e l'osservanza di misure meno afflittive nel precedente procedimento. (2) Violazione di legge e mancata motivazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, sostenendo l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, lo stato di incensuratezza e la distanza temporale dei fatti rispetto all'adozione della misura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, confermando la valutazione del Tribunale che aveva documentato: il ruolo del ricorrente come collaboratore del cugino Gianni in una rete di spaccio su scala rilevante (con riferimenti a cessioni e acquisti di quantità ingenti, circa 1 kg e 933 g. in episodi connessi), il rinvenimento di materiale per coltivazione/confezionamento e di armi occultati nelle pertinenze dell'abitazione, e l'assenza di segni di dissociazione dagli ambienti criminali. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che gli arresti domiciliari non avrebbero efficacemente impedito contatti con fornitori/cliente, posto che l'abitazione era in zona contigua all'area di spaccio. La Corte ha giudicato la motivazione esaustiva e coerente con i dati di fatto; ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come fondamento procedurale per il riesame/ordinanza pronunciata dal Tribunale; indicazione della competenza e della procedura di riesame delle misure cautelari
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; nel caso, il reato contestato (detenzione/cessione di cocaina) è stato valutato con riferimento alle quantità e al ruolo dell'indagato nella rete di spaccio
art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione/valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto infondata la censura, ritenendo che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la scelta della misura cautelare
art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (interpretazione giurisprudenziale post legge 16/4/2015 n.47)
Richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità va valutato prognosticamente sulla base della personalità, delle modalità del fatto e delle condizioni di vita dell'imputato; non è necessaria la previsione di "specifiche occasioni" di delinquere, ma una valutazione complessiva e accurata del rischio di reiterazione
Giurisprudenza di legittimità (sez. 4 n. 47837/2018; sez. 5 n.11250/2018; sez. 6 n.14120/2007 - Piromalli)
Richiami dottrinali e giurisprudenziali usati per sostenere che: la valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi anche sulle modalità del fatto e sul contesto; il silenzio dell'imputato non è di per sé decisivo ma può concorrere, insieme ad altri elementi, alla prognosi di pericolosità
Massime di principio
- La prognosi di pericolo di reiterazione non richiede l'indicazione di una specifica occasione futura di delitto; può essere desunta dalla personalità dell'indagato, dalle modalità del fatto e dal contesto socio-ambientale
- La valutazione cautelare può tener conto del quadro complessivo delle indagini e del ruolo dei coindagati per spiegare il contesto criminale in cui l'indagato è inserito; ciò non costituisce necessariamente una "valutazione cumulativa" illegittima se adeguatamente motivata
- Il silenzio dell'imputato durante l'interrogatorio non è, di per sé, indice sufficiente di pericolosità, ma può essere valorizzato congiuntamente ad altri elementi che attestino il radicamento in ambienti criminali
- La misura degli arresti domiciliari può risultare inidonea se l'abitazione è ubicata in prossimità dell'area di spaccio o se vi sono elementi (es. locali/pertinenze occultate) che agevolano il mantenimento di contatti illeciti
- La breve osservanza di misure meno afflittive in precedenti procedimenti non è automaticamente prova di affidabilità se il periodo di monitoraggio è limitato e se emergono elementi nuovi che documentano un inserimento stabile nell'illecito
- I ricorsi che si limitano a riproporre censure già affrontate e motivatamente respinte dal giudice di merito rischiano l'inammissibilità o l'esito negativo se il giudice supremo ritiene la motivazione coerente e non illogica
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