Sentenza n. 1063/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, n. 190/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, n. 190/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di autorizzazione unica per una stazione radio base e contro la disciplina regolamentare comunale applicabile al centro storico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Cellnex ha impugnato il diniego del Comune di Parma relativo all’installazione di una nuova stazione radio base nel centro storico, nonché i pareri negativi e le disposizioni regolamentari comunali poste a fondamento del diniego. In primo grado e in appello ha dedotto la violazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. 259/2003 e dell’art. 8, comma 6, della l. 36/2001, oltre a eccesso di potere e carenza di istruttoria. La società ha sostenuto che il regolamento comunale, consentendo nel centro storico soltanto microcelle, picocelle, microstazioni o soluzioni analoghe, avrebbe introdotto un divieto generalizzato o comunque indiretto di installazione delle stazioni radio base tradizionali, imponendo soluzioni tecniche sproporzionate, non equivalenti eccessivamente onerose e tali da non assicurare una copertura equivalente a quella dell’impianto progettato. Ha inoltre contestato il richiamo del TAR a soluzioni alternative quali il co-siting, il co-hosting, il potenziamento di impianti esistenti o l’installazione di impianti all’esterno del centro storico, nonché il mancato ricorso alla verificazione o alla consulenza tecnica. È stata infine censurata la genericità e l’insufficienza della motivazione del diniego, che si limitava a rilevare il contrasto del progetto con il requisito del minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale senza precisare quando tale requisito fosse soddisfatto né perché non lo fosse nel caso concreto. Wind Tre, con appello incidentale, ha contestato la dichiarazione di inammissibilità del proprio intervento adesivo in primo grado, sostenendo di essersi limitata a sostenere le censure di Cellnex senza ampliare il thema decidendum, e ha chiesto altresì una diversa valutazione delle censure di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello incidentale di Wind Tre sia l’appello principale di Cellnex, confermando la sentenza del TAR. Quanto all’appello incidentale, ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento di Wind Tre: quale cofirmataria dell’istanza autorizzatoria e diretta destinataria del diniego, Wind Tre avrebbe dovuto impugnare autonomamente il provvedimento entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del diniego. L’intervento successivo, non notificato alle altre parti e proposto quando il termine era ormai decorso, non poteva essere utilizzato neppure in forma adesivo-dipendente. Ne è conseguita anche l’espunzione delle produzioni difensive e delle relazioni tecniche depositate da Wind Tre nei due gradi di giudizio. Quanto all’appello principale, il Collegio ha ritenuto legittimo l’art. 5 del regolamento comunale. La disciplina riguarda soltanto il centro storico, pari all’1,1% del territorio comunale e abitato da una frazione contenuta della popolazione, e non vieta in modo assoluto la localizzazione degli impianti: ammette installazioni con soluzioni tecnologiche innovative e prescrizioni finalizzate a ridurre l’impatto radioelettrico e visivo-paesaggistico-ambientale, oltre a consentire la riconfigurazione di impianti esistenti e il co-siting. La verificazione disposta in appello ha accertato la praticabilità di una pluralità di soluzioni alternative, anche combinate, equivalenti sotto il profilo della copertura e della qualità del servizio rispetto all’impianto progettato, tra cui nuove stazioni radio base a ridosso del centro storico, condivisione di antenna o sito, potenziamento di impianti già autorizzati e installazione di microcelle. Sebbene tali soluzioni comportassero costi stimati da circa tre-quattro fino a otto volte superiori rispetto al progetto originario, il Collegio ha ritenuto che tali costi non fossero abnormi né tali da costituire un ostacolo assoluto e oggettivo alla localizzazione. Il fattore economico può rilevare soltanto in casi-limite, non ravvisati nella fattispecie. Il giudice ha inoltre ritenuto che il Comune non fosse tenuto a una motivazione più dettagliata sull’impatto visivo, poiché tale impatto risultava immediatamente apprezzabile dal progetto, consistente in una palina di circa quindici metri sopra il lastrico solare, con quattro gruppi di antenne. Le fotografie prodotte dall’appellante non sono state ritenute rappresentative, essendo state scattate da posizione angolata e a notevole distanza. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in euro 2.100 oltre accessori e rimborsi documentati, sono state poste per metà a carico di Cellnex e per metà a carico di Wind Tre.
Norme richiamate
La disciplina statale delle infrastrutture di comunicazione elettronica è stata ritenuta compatibile con una regolamentazione comunale che imponga prescrizioni localizzative e tecniche mirate alla tutela del centro storico, purché non si traduca in un divieto generalizzato o in un ostacolo assoluto alla localizzazione.
La norma non impedisce ai Comuni di disciplinare la localizzazione degli impianti per esigenze di tutela urbanistica, ambientale e paesaggistica, ma vieta limitazioni generalizzate o indirette che rendano impossibile la realizzazione delle reti. Una disciplina applicata a una porzione limitata del territorio, che ammetta soluzioni alternative tecnicamente praticabili, non integra tale violazione.
Il cointeressato, quale diretto destinatario dell’atto lesivo, deve proporre ricorso entro sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento; decorso tale termine, non può intervenire adesivamente o litisconsortilmente nel giudizio promosso da altro destinatario.
Nel giudizio promosso da altro destinatario contro un atto generale o ad effetti inscindibili, è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo.
La verificazione può essere disposta per accertare, con riferimento concreto al thema decidendum, la praticabilità di soluzioni tecniche alternative rilevanti per il sindacato di legittimità; non può trasformarsi nell’elaborazione giudiziale di un progetto esecutivo alternativo né nella sostituzione del giudice alle parti.
La definizione sollecita del giudizio di merito può costituire misura adeguata di tutela cautelare quando consenta un esame ravvicinato delle questioni controverse.
È richiamato dal regolamento comunale quale limite dimensionale per la riconfigurazione delle installazioni esistenti finalizzata al co-siting nel centro storico.
Massime di principio
- È legittima una disciplina comunale che sottoponga l’installazione di impianti di telefonia mobile nel centro storico a prescrizioni tecniche e installative stringenti, volte a mitigare l’impatto visivo, paesaggistico e ambientale, quando la disciplina riguardi una porzione territorialmente limitata, non vieti in assoluto la localizzazione e consenta soluzioni tecnologiche alternative concretamente praticabili.
- La disciplina comunale sulla localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica viola il divieto di limitazioni generalizzate soltanto quando, direttamente o indirettamente, renda oggettivamente impossibile o eccessivamente onerosa la realizzazione della rete. La maggiore onerosità di soluzioni alternative non è sufficiente, salvo che raggiunga livelli abnormi e si traduca in un ostacolo assoluto alla localizzazione.
- Per verificare se una regolamentazione localizzativa costituisca un divieto indiretto, il giudice può valutare la praticabilità di una pluralità di soluzioni tecniche alternative equivalenti quanto a copertura e qualità del servizio, anche mediante verificazione; non è necessario che il giudice elabori un progetto esecutivo alternativo completo di ogni dettaglio operativo e della disponibilità dei singoli siti.
- Il cointeressato, diretto destinatario di un provvedimento lesivo, deve impugnarlo autonomamente entro il termine decadenziale. Una volta decorso tale termine, non può recuperare la possibilità di contestare l’atto mediante intervento adesivo-dipendente o litisconsortile nel giudizio promosso da altro destinatario, anche se l’atto produce effetti inscindibili.
- Quando l’impatto visivo di un’opera risulti immediatamente percepibile dagli elaborati progettuali e dalle caratteristiche dimensionali dell’impianto, il diniego può essere motivato mediante il richiamo al mancato rispetto del requisito del minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, senza che l’amministrazione debba predeterminare in termini astratti la soglia quantitativa dell’impatto minimo o descrivere ulteriormente elementi già evidenti dagli atti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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