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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06468/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva negato le attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze deducendo un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La doglianza è stata ritenuta dal giudice di legittimità priva di concreta specificità e manifestamente infondata, perché non accompagnata da elementi positivi specificamente dedotti a sostegno della richiesta. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva già fornito una motivazione adeguata sul diniego, con riferimento all'assenza o mancata deduzione di elementi favorevoli e alle ragioni negative ritenute decisive.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la deduzione di elementi positivi specifici da parte dell'interessato; per il diniego basta un congruo richiamo del giudice di merito all'assenza di tali elementi o a elementi negativi rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di attenuanti generiche non può essere accolta sulla base di allegazioni generiche: la parte deve indicare e sviluppare elementi positivi specifici idonei a giustificare il beneficio.
  • Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche anche con un riferimento sintetico ma congruo all'assenza di elementi favorevoli o alla prevalenza di elementi negativi, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione delle parti.
  • In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una contestazione non specifica della valutazione discrezionale del giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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