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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48803/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per carenza/insufficiente motivazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per anni due, misura massima prevista per l'art. 186 co. 2 lett. c) c.d.s.). Il ricorrente ha dedotto che il tribunale ha omesso di dare motivazione specifica sulla durata della sospensione, avendo semplicemente indicato l'obbligo ex lege di irrogarla; ha richiamato la necessità di valutare il lieve superamento della soglia di 1,5 g/l e la ridotta entità del danno, invocando principio di proporzionalità e precedenti (Sez. U. Bosio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente). Ha disposto il rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione per un nuovo giudizio solo su quel punto. La condanna sostanziale (pena concordata, ammenda, versamento in favore dell'Associazione, reato di guida in stato di ebbrezza con tassi 1,53/1,52 g/l) è rimasta confermata, salvo la nuova determinazione della durata della sospensione della patente.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina del rito abbreviato e dell'accordo di applicazione della pena (patteggiamento). La Corte richiama che con la sentenza di patteggiamento il giudice deve applicare anche le sanzioni amministrative accessorie conseguenti di diritto, pur se non oggetto dell'accordo.

  • art. 186 c.d.s. comma 2 lett. c) e comma 2-sexies

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza con specifiche soglie alcoliche e prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; nel caso concreto al ricorrente è stata contestata la guida con tasso superiore a 1,5 g/l.

  • art. 606 c.p.p.

    Regola i motivi per il ricorso per cassazione. La Corte afferma l'ammissibilità del ricorso in Cassazione contro la motivazione della sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di patteggiamento.

  • art. 222 c.d.s.

    Richiamata per stabilire che le sanzioni amministrative accessorie conseguono di diritto alla sentenza penale e devono essere applicate dal giudice anche se non concordate dalle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato per il limite della motivazione nei patteggiamenti: il giudice, nella sentenza di applicazione della pena concordata, può limitare la motivazione ai profili richiesti dall'art. 129, ma ciò non esonera dall'obbligo di motivare le sanzioni amministrative accessorie quando necessario.

  • art. 218 co. 2 c.d.s.

    Norma evocata dal ricorrente (contestazione della violazione) relativa all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie; la Corte valuta la corretta applicazione della sanzione alla luce della normativa stradale.

  • art. 448 co. 2-bis c.p.p.

    Norma richiamata nella discussione sull'ambito del controllo in Cassazione: la Corte chiarisce che l'art. 448 co. 2-bis non impedisce il ricorso in Cassazione in ordine alla motivazione delle sanzioni amministrative accessorie, per la loro natura autonoma rispetto alla pena.

  • Corte Cost. sent. n. 49/2015

    Richiamata per affermare la peculiare natura delle sanzioni amministrative accessorie, diverse dalla pena, e giustificare il trattamento diverso in termini di motivazione e sindacato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando mira a censurare la motivazione relativa alle sanzioni amministrative accessorie imposte con sentenza di patteggiamento, poiché tali sanzioni hanno natura autonoma rispetto alla pena.
  • Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge quali conseguenze del reato, anche se non concordate dalle parti.
  • Il giudice non è sempre tenuto a motivare in modo esteso la sospensione della patente quando la misura adottata non supera la media edittale e non emergono circostanze di particolare meritevolezza; in tali ipotesi la motivazione implicita può essere sufficiente.
  • Se la sanzione amministrativa accessoria è irrogata nella misura massima prevista dalla legge, occorre una motivazione specifica e adeguata sulla scelta di quella misura; l'assenza di tale motivazione determina annullamento parziale e remissione per nuovo giudizio.
  • Le sanzioni amministrative accessorie richiedono una valutazione autonoma e di proporzionalità: elementi come il lieve superamento del limite alcolico e la ridotta entità del danno possono essere utili per richiedere una dosimetria meno afflittiva.
  • In caso di censura correttamente fondata su carenza motivazionale, la Corte può disporre rinvio al giudice di merito in diversa composizione affinché determini nuovamente la sanzione amministrativa accessoria con motivazione adeguata.
  • La difesa che contesta la durata di una sanzione accessoria dovrebbe articolare e documentare elementi concreti di attenuazione (entità del tasso alcolemico, collaborazione, danni effettivi limitati, circostanze personali) per indurre il giudice a motivare una misura ridotta.

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