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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06013/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2014, con recupero a tassazione di costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e indebitamente detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da altra società ritenute riferite a operazioni non documentate. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente per carenza di motivazione dell’atto e per insussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’Ufficio. Nel corso del giudizio d’appello la società era fallita, il processo era stato interrotto e l’Agenzia lo aveva riassunto; tuttavia l’avviso di trattazione della nuova udienza era stato comunicato dalla cancelleria al difensore della società in bonis e non al curatore fallimentare. Il fallimento ricorre per cassazione deducendo: (1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e fallimentare e dell’art. 101 c.p.c., perché la CTR aveva deciso senza che al curatore fosse stata comunicata nei termini la data di trattazione; (2) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, perché la CTR avrebbe aderito a una ricostruzione dei fatti non coerente con l’originaria contestazione e senza effettiva disamina del materiale probatorio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, a seguito del fallimento della società e dell’interruzione del processo, la comunicazione dell’avviso di trattazione dovesse essere effettuata al curatore fallimentare; poiché la curatela aveva eccepito tempestivamente la mancata comunicazione nella prima difesa utile, il giudice di appello non poteva decidere nel merito senza disporre il rinvio per consentire il pieno esercizio del contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere comunicato alle parti; l’omissione o l’inosservanza del termine determina nullità del procedimento e della decisione, salvo sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato insieme alle norme sul processo tributario per evidenziare le conseguenze dell’interruzione e della riassunzione del giudizio a seguito del fallimento.

  • art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    la dichiarazione di fallimento trasferisce al curatore la legittimazione processuale sui rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; il fallito può agire solo in caso di inerzia del curatore, e il difetto di capacità processuale è rilevabile d’ufficio quando tale inerzia non sussista.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato a tutela del contraddittorio, che deve essere integralmente garantito al curatore fallimentare quale soggetto legittimato a stare in giudizio.

  • art. 24 Cost.

    invocato a presidio del diritto di difesa, leso dalla mancata comunicazione dell’udienza al curatore.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro di impugnazione per nullità della sentenza e del procedimento per errores in procedendo.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la nullità della comunicazione è sanata se la parte raggiunge comunque lo scopo dell’atto, ad esempio mediante comparizione o deposito di difese che dimostrino la conoscenza dell’udienza.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    le nullità relative devono essere eccepite nella prima difesa utile, altrimenti restano sanate; il vizio dell’omessa comunicazione è deducibile solo dalla parte nel cui interesse la nullità è posta.

  • art. 161 c.p.c.

    la nullità della sentenza derivante dall’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione si converte in motivo di impugnazione della sentenza medesima, da far valere tempestivamente.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per i limiti temporali dell’impugnazione tardiva della sentenza affetta da nullità per violazione del contraddittorio.

  • art. 43 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    menzionato in parallelo alla disciplina fallimentare per ribadire il trasferimento della legittimazione processuale al curatore nei rapporti patrimoniali della procedura.

  • art. 46 l. fall.

    richiamato come limite alla perdita di capacità processuale del fallito per i diritti di natura strettamente personale.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel quadro della concentrazione soggettiva e oggettiva del contenzioso tributario sul medesimo atto impositivo.

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato, insieme all’art. 14, a sostegno dell’unitarietà del giudizio tributario sul medesimo atto impositivo.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per evidenziare che il deposito di memorie o documenti può rivelare la conoscenza dell’udienza e incidere sulla sanatoria del vizio di comunicazione.

Massime di principio

  • Quando, nel processo tributario, sopravviene il fallimento di una parte, la legittimazione processuale sui rapporti patrimoniali compresi nella procedura si trasferisce al curatore; il fallito conserva una legittimazione solo suppletiva e in presenza di inerzia oggettiva della curatela.
  • Se il curatore ha manifestato interesse per la lite riassumendola o comunque attivandosi nel giudizio, il difetto di capacità processuale del fallito può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado.
  • L’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza al soggetto processualmente legittimato integra nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • La nullità derivante dalla mancata o tardiva comunicazione dell’udienza è relativa e deve essere eccepita dalla parte nel cui interesse è stabilita nella prima difesa utile; se non dedotta tempestivamente, resta sanata.
  • La nullità della decisione per violazione del contraddittorio si converte in motivo di impugnazione della sentenza e va fatta valere nei termini di legge; in mancanza, opera il giudicato.
  • Nel processo tributario, il giudice non può decidere nel merito senza garantire al curatore fallimentare la piena possibilità di difesa quando l’avviso di trattazione non gli sia stato correttamente comunicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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