Cassazione Penale, Sentenza n. 1386/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva dichiarato colpevole di lesioni (gg. 6) e di minaccia, confermando la condanna complessiva a 6 mesi di reclusione e riducendo la provvisionale a €1500. In Cassazione il difensore ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 52 c.p. e vizi di motivazione per il rifiuto della scriminante della legittima difesa (anche putativa); 2) violazione dell'art. 62 n.2 c.p. e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante dello stato d'ira. Successivamente la persona offesa ha depositato remissione di querela (09/11/2021) e l'imputato ha manifestato accettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso esclusivamente per rilevare l'estinzione dei reati per remissione di querela accettata dall'imputato, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la remissione intervenuta in pendenza del ricorso e regolarmente accettata estingue il reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità. I reati procedibili a querela sono stati dichiarati estinti ai sensi dell'art.152 c.p.; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. È stata disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva escluso la scriminante della legittima difesa (anche putativa) rilevata dal ricorrente; la Cassazione non ha approfondito il merito della questione perché ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela.
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante dello stato d'ira; la questione è rimasta in ombra rispetto all'effetto estintivo della remissione di querela che ha reso superflua la valutazione definitiva.
La remissione di querela comporta l'estinzione del reato procedibile a querela; la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione dei reati contestati in base a questa norma.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza di merito non conteneva elementi tali da richiedere una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art.129(2); pertanto la Corte di Cassazione ha optato per l'annullamento senza rinvio conseguente all'estinzione per remissione di querela.
Sezioni Unite, sentenza n. 24246 del 25/02/2004 (Chiscerini)
Principio interpretativo richiamato: la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e validamente accettata estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, prevalendo su eventuali questioni di inammissibilità, purché il ricorso sia tempestivo.
Massime di principio
- La remissione di querela validamente proposta e accettata dall'imputato durante la pendenza del ricorso in Cassazione determina l'estinzione del reato procedibile a querela e deve essere dichiarata dalla Corte di Cassazione.
- L'estinzione per remissione di querela prevale su questioni procedurali come l'inammissibilità del ricorso e comporta, di regola, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
- Perché operi l'effetto estintivo è necessario che il reato sia procedibile a querela, la remissione sia tempestiva e valida e che vi sia stata accettazione dell'imputato; in mancanza di tali condizioni l'effetto estintivo non si produce.
- La dichiarazione di estinzione non equivale automaticamente a un proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p.; la valutazione sul merito delle scriminanti o attenuanti può restare distinta ma diventa superflua una volta intervenuta remissione efficace.
- Nonostante l'estinzione del reato, il giudice di legittimità può comunque disporre conseguenze processuali accessorie, come la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato.
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