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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00418/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità. Nei motivi si contestavano l'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la misura della pena, lamentandone l'eccessività. In memoria veniva inoltre introdotta una nuova doglianza sulla restituzione nel termine per proporre l'istanza ex art. 598-bis c.p.p. e, correlativamente, per richiedere una pena sostitutiva ai sensi del d.lgs. n. 31/2024. La Corte ha ritenuto tale richiesta tardiva, osservando che la nuova disciplina delle pene sostitutive era già applicabile ai processi pendenti in primo grado e in appello in base all'art. 95 d.lgs. 150/2022 e che la mancata formulazione di uno specifico motivo di appello poteva essere superata mediante motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, c.p.p. Quanto ai restanti motivi, li ha giudicati generici e manifestamente infondati perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano fondato la decisione sugli accertamenti della squadra mobile, sulle dichiarazioni degli acquirenti e sul materiale sequestrato in perquisizione (sostanza da taglio, buste di cellophane con ritagli circolari, bilancino e cellulare), ritenuto indicativo di un'attività di preparazione di dosi destinate alla cessione svolta a domicilio. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura sulla pena, perché volta a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità sanzionatoria, in assenza di arbitrio o manifesta illogicità della determinazione giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto tardiva la domanda di restituzione nel termine per chiedere una pena sostitutiva e inammissibili, per genericità e manifesta infondatezza, sia le censure sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sia quelle sulla quantificazione della pena, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del trattamento sanzionatorio già congruamente motivati nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 598-bis c.p.p.

    Richiamato come base dell'istanza tardiva di restituzione nel termine per proporre la richiesta collegata alle pene sostitutive.

  • d.lgs. n. 31/2024

    Indicata come fonte della disciplina delle pene sostitutive oggetto della richiesta del ricorrente.

  • art. 95 d.lgs. 150/2022

    Interpretato nel senso che la nuova disciplina sulle pene sostitutive si applica anche ai processi in corso al 30 dicembre 2022 in primo grado e in appello.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Indicato come rimedio utilizzabile per depositare motivi aggiunti nel caso di mancata formulazione di uno specifico motivo di appello.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del fatto contestato, relativo a condotte riconducibili al reato di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 3.000 in favore della cassa delle ammende

    Somma irrogata a titolo di sanzione processuale conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la deduzione, per la prima volta in memoria, di una richiesta di restituzione nel termine finalizzata a ottenere una pena sostitutiva, quando il rimedio processuale astrattamente utilizzabile era già esperibile mediante motivi aggiunti in appello.
  • La nuova disciplina sulle pene sostitutive si applica ai processi pendenti nei gradi di merito indicati dalla legge di riforma; l'omessa formulazione del motivo in appello non consente automaticamente di recuperare il termine in cassazione se esisteva un rimedio tempestivo nel grado precedente.
  • Sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza i motivi di ricorso che si limitino a reiterare censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dai giudici di merito.
  • Nel sindacato di legittimità sulla responsabilità per reati in materia di stupefacenti, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura del compendio probatorio quando la decisione impugnata sia sorretta da un percorso argomentativo logico e completo, fondato su riscontri investigativi, dichiarazioni degli acquirenti e sequestri coerenti con l'attività di cessione.
  • La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando mira soltanto a una rivalutazione di merito della congruità sanzionatoria e la pena sia stata determinata senza arbitrio né manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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