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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23668/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino straniero ha impugnato davanti al giudice di pace il decreto con cui il prefetto aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che il decreto era stato tradotto in lingua inglese senza che fosse accertata la sua effettiva conoscenza di tale lingua e senza verificare l'impossibilità di tradurre l'atto in una lingua da lui conosciuta. Con il secondo motivo ha lamentato l'omesso esame e la mancata pronuncia su ulteriori eccezioni, tra cui la dedotta impossibilità di ottemperare all'ordine di lasciare l'Italia per la situazione del Paese d'origine e per le restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica, richiamando varie norme in materia di protezione internazionale e di espulsione. Le amministrazioni intimate sono rimaste in cassazione non costituite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che la traduzione del decreto di espulsione in una lingua veicolare non è sufficiente in sé, dovendo il giudice accertare in concreto se lo straniero conosca quella lingua oppure se vi sia impossibilità di tradurre l'atto in una lingua a lui nota. Poiché il giudice di pace si era limitato a constatare la traduzione in inglese senza compiere tali verifiche, l'ordinanza è stata cassata con rinvio al giudice di pace di Udine, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    La traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato o in una lingua veicolare è condizione di validità dell'atto; l'omessa traduzione determina nullità, salvo prova della conoscenza della lingua da parte dello straniero.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Le lingue veicolari richiamate dalla disciplina dell'immigrazione possono essere utilizzate per la traduzione dell'atto solo se ricorrono i presupposti di conoscenza da parte del destinatario o di impossibilità di traduzione in altra lingua nota.

  • art. 3 Cost.

    Il motivo lo richiama insieme alla disciplina speciale, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma.

  • art. 24 Cost.

    Il motivo lo richiama insieme alla disciplina speciale, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia; la Corte non si pronuncia nel merito perché il secondo motivo è assorbito.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta nullità/omessa decisione; non è oggetto di autonoma statuizione.

  • art. 33 Convenzione di Ginevra

    Invocato dal ricorrente in relazione al secondo motivo, ma resta assorbito.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Invocato dal ricorrente in relazione al secondo motivo, ma resta assorbito.

  • art. 2, lett. e) e lett. g), d.lgs. n. 251/2007

    Invocato dal ricorrente in relazione al secondo motivo, ma resta assorbito.

  • art. 14 d.lgs. n. 251/2007

    Invocato dal ricorrente in relazione al secondo motivo, ma resta assorbito.

  • art. 5, allegato E, L. n. 2248 del 1865

    Invocato dal ricorrente in relazione al secondo motivo, ma resta assorbito.

Massime di principio

  • In materia di espulsione dello straniero, la traduzione del provvedimento in una lingua veicolare non basta da sola a renderlo valido: occorre verificare in concreto che il destinatario conosca quella lingua, oppure che sia impossibile tradurre l'atto in una lingua a lui nota.
  • L'amministrazione ha l'onere di provare la conoscenza, da parte dello straniero, della lingua italiana o di una delle lingue veicolari utilizzate per la traduzione del decreto di espulsione.
  • Il giudice di merito deve svolgere un accertamento concreto sulla conoscenza linguistica del destinatario, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, incluse eventuali dichiarazioni rese dall'interessato in sede amministrativa.
  • L'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero, o la mancata prova della conoscenza della lingua veicolare utilizzata, comporta la nullità del provvedimento espulsivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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