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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28275/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego amministrativo di riconoscere al ricorrente il beneficio del collocamento obbligatorio previsto per i superstiti delle vittime del terrorismo. Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura la certificazione utile per ottenere i benefici della normativa speciale dopo il decesso della sorella in un attentato terroristico avvenuto a Berlino. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti i requisiti di legge. In appello, però, il Ministero e la Prefettura hanno ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale ha escluso che il ricorrente provasse di essere "convivente a carico" della sorella al momento dell'evento, valorizzando sia la documentazione anagrafica sia l'assenza di prova fiscale del requisito di essere a carico. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 345 e 115 c.p.c., sostenendo che in appello l'Amministrazione avrebbe introdotto nuove contestazioni non consentite e che il requisito dell'essere "a carico" doveva reputarsi ammesso per non contestazione; 2) violazione dell'art. 13 d.P.R. 510/1999, assumendo che tale norma regolamentare riguarderebbe solo i benefici economici e non il collocamento obbligatorio, sicché non sarebbe applicabile al caso; 3) violazione dell'art. 1, comma 2, l. 407/1998, deducendo che la nozione di "fratelli conviventi" avrebbe dovuto essere intesa in senso sostanziale-fattuale e non sulla base delle sole certificazioni anagrafiche o fiscali. La Cassazione ha rigettato il primo motivo perché la contestazione del requisito costitutivo non integrava nuova eccezione in appello e, comunque, la non contestazione non impedisce al giudice di valorizzare le risultanze istruttorie. Ha rigettato il secondo motivo affermando che l'art. 13, comma 3, d.P.R. 510/1999 detta una definizione generale di persona a carico e disciplina la prova del requisito anche per l'applicazione della l. 407/1998, quindi il beneficio del collocamento obbligatorio per i fratelli è subordinato alla convivenza e all'essere a carico. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il terzo motivo, rilevando che la censura non aggrediva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva infatti escluso in fatto sia la convivenza del ricorrente con la sorella al momento dell'evento, sia la prova dell'essere la sorella in grado di mantenerlo, oltre a ritenere necessaria la prova documentale richiesta dal regolamento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva negato il diritto al collocamento obbligatorio. Ha ritenuto corretta l'impostazione secondo cui, per i fratelli delle vittime di terrorismo, il beneficio spetta solo se ricorrono cumulativamente la convivenza e la condizione di persona a carico, secondo i criteri e le modalità probatorie fissati dal regolamento attuativo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciabile in cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia stata introduzione in appello di una nuova eccezione, trattandosi invece di contestazione di un fatto costitutivo e di mera difesa.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione determina solo esonero dalla prova del fatto non contestato, ma non impedisce al giudice di valorizzare risultanze istruttorie che ne dimostrino l'inesistenza.

  • art. 13 d.P.R. 510/1999

    "Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva. Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza"

    È interpretato come disposizione regolamentare di portata generale, applicabile anche alla disciplina del collocamento obbligatorio dei fratelli superstiti ex l. 407/1998, e come fonte dei criteri probatori del requisito di convivenza e di essere a carico.

  • art. 1, comma 2, l. 407/1998

    "i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti"

    Il beneficio del collocamento obbligatorio per i fratelli delle vittime di terrorismo è subordinato alla compresenza dei requisiti della convivenza e dell'essere a carico al momento dell'evento.

  • art. 1, comma 2, l. 407/1998

    La norma viene letta come disciplina speciale del collocamento obbligatorio per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con priorità rispetto ad altre categorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di una violazione dell'art. 345 c.p.c. non può fondarsi sulla mera riproposizione in appello di difese già svolte in primo grado: non vi è nuova eccezione quando la parte ribadisce la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato.
  • La mancata contestazione di un fatto costitutivo nel primo atto difensivo utile non trasforma quel fatto in un dato sottratto al controllo del giudice: la parte e il giudice possono comunque valorizzare le risultanze istruttorie che ne dimostrino l'inesistenza.
  • Ai fini del collocamento obbligatorio previsto dalla normativa sulle vittime del terrorismo, per i fratelli superstiti il requisito rilevante è la compresenza della convivenza e della condizione di persona a carico al momento dell'evento.
  • La nozione di "persona a carico" e la prova della convivenza dei fratelli devono essere accertate secondo i criteri fissati dal regolamento attuativo, che richiede certificazione o dichiarazione sostitutiva e, per fratelli e sorelle, certificazione comunale della convivenza.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si traduca in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCollocamento obbligatorio
RamiProcesso civileFamigliaPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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