Cassazione Civile, Ordinanza n. 30952/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La società e il socio accomandatario hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale. In fatto, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente lo stato di insolvenza valorizzando: l'ingente debito verso l'Erario, l'esistenza di un finanziamento di rilevante importo, un ulteriore credito vantato da una società istante, nonché il fatto che l'impresa avesse cessato l'attività e avesse affittato a terzi l'azienda, percependo un canone annuo ritenuto insufficiente a fronteggiare le obbligazioni. Con l'unico motivo di ricorso è stata denunciata la falsa applicazione dell'art. 5 l. fall., sostenendo che il canone di affitto costituiva invece un introito certo e stabile, idoneo a consentire la rinegoziazione del mutuo e a reperire la liquidità necessaria per far fronte ai debiti; si è anche contestato l'ammontare delle passività considerate dalla Corte d'appello, richiamando la parziale ammissione del credito erariale e deducendo l'onorabilità del mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a una rivalutazione del merito sulla sussistenza dello stato d'insolvenza, accertamento che è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione adeguata e giuridicamente corretta. La Corte ha inoltre rilevato che la decisione impugnata aveva congruamente fondato l'insolvenza sull'assoluta insufficienza dei canoni di affitto rispetto all'entità delle passività, soprattutto tributarie, e che le deduzioni della ricorrente erano prive di autosufficienza e di decisività. Nulla è stato statuito sulle spese, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
lo stato d'insolvenza è una situazione di impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni, rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo o alla sostanziale assenza di motivazione
Cass. Sez. U. 13 marzo 2001, n. 115
richiamata per la definizione dello stato d'insolvenza come impotenza strutturale non transitoria
Cass. 11 marzo 2019, n. 6978
richiamata per il significato oggettivo dell'insolvenza e il criterio della normalità nell'attività economica
Cass. 27 marzo 2014, n. 7252
richiamata per il principio secondo cui l'accertamento dell'insolvenza è giudizio di fatto non censurabile in cassazione se motivato in modo adeguato
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054
richiamate per delimitare il vizio motivazionale denunciabile in cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Lo stato d'insolvenza, ai fini fallimentari, si identifica con un'impotenza funzionale non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, valutata secondo criteri di normalità economica e non sulla base di mere disponibilità occasionali o formali.
- L'accertamento dell'insolvenza compiuto dal giudice di merito è un giudizio di fatto ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta; il ricorso non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito.
- La censura che contesti l'apprezzamento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore è inammissibile se manca di autosufficienza o non evidenzia un fatto decisivo realmente trascurato, limitandosi a contrapporre una diversa lettura degli stessi dati contabili.
- Ai fini dell'insolvenza, è rilevante non solo l'ammontare dei debiti, ma anche la concreta idoneità delle risorse disponibili a fronteggiarli secondo mezzi ordinari; un canone d'affitto o altra entrata certa è irrilevante se manifestamente insufficiente rispetto all'esposizione complessiva.
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