Cassazione Civile, Ordinanza n. 19278/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (vettore)
La controversia
La controversia nasce da una polizza assicurativa stipulata dalla società di trasporti per coprire il rischio di perdita, avaria, furto e rapina delle merci trasportate. Durante un trasporto per conto di due mittenti, il carico fu rapinato. La società di trasporti sostenne di aver rimborsato ai mittenti il valore della merce e di essersi quindi surrogata nei diritti di questi ultimi verso l'assicuratore, chiedendo il pagamento di euro 40.000. Il Tribunale rigettò la domanda, e la Corte d'appello confermò il rigetto ritenendo che si trattasse di assicurazione per conto di chi spetta e che il vettore fosse privo di legittimazione attiva; inoltre la Corte d'appello ravvisò una mutatio libelli, perché in appello la società avrebbe prospettato una cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione anziché il mandato ad assicurare con surroga. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società di trasporti denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 1891, 1510, 1517, 1689 e 2697 c.c., nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., contestando il difetto di legittimazione attiva e sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse il pagamento ai mittenti e la conseguente surrogazione nei loro diritti; inoltre contestò la qualificazione del contratto data dai giudici di merito, assumendo che la legittimazione ad agire doveva restare in capo al mittente, non essendo i destinatari subentrati nella sua posizione poiché il prezzo della merce era stato pagato dal vettore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errate le ragioni poste dalla Corte d'appello a fondamento del rigetto. Ha escluso che vi fosse stata una mutatio libelli, osservando che l'azione proposta restava la medesima, fondata sulla stipulazione della polizza e sul pagamento della merce ai mittenti con conseguente surrogazione nei loro diritti. Ha inoltre giudicato non pertinente il richiamo all'assicurazione per conto di chi spetta e ha rilevato che, nel caso concreto, la merce non era mai giunta a destinazione: quindi non poteva operare il trasferimento dei diritti al destinatario, che presuppone l'arrivo delle cose e la richiesta del destinatario al vettore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma sull'assicurazione per conto di chi spetta non era pertinente alla fattispecie concreta, perché il richiamo al consenso espresso del destinatario non si adattava a un caso in cui la merce non era mai arrivata a destinazione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la legittimazione ad agire per il danno restasse in capo al mittente; la Corte, nel ragionamento decisorio, valorizza piuttosto la disciplina del rapporto tra mittente, vettore e destinatario in funzione dell'arrivo della merce a destinazione.
Richiamato dalla ricorrente insieme agli altri articoli sulla vendita e sul trasporto a sostegno della pretesa azionata.
Il trasferimento dei diritti al destinatario è subordinato all'arrivo delle cose a destinazione e alla richiesta del destinatario al vettore; poiché la merce non era arrivata, tale trasferimento non operava.
Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione della prova della surrogazione e del pagamento ai mittenti.
Richiamato nel motivo di ricorso unitamente agli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare la decisione dei giudici di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione della documentazione prodotta.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove documentali.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Non vi è mutatio libelli quando la parte, a fondamento della medesima domanda di pagamento, prospetti qualificazioni giuridiche diverse ma compatibili con il medesimo fatto costitutivo allegato e con il medesimo petitum sostanziale.
- Nel rapporto di trasporto, il trasferimento dei diritti al destinatario presuppone l'arrivo delle cose a destinazione e la richiesta del destinatario nei confronti del vettore; se la merce non è mai giunta a destino, tale trasferimento non può operare.
- L'assicurazione per conto di chi spetta non può essere richiamata in modo astratto e avulso dalla concreta dinamica del trasporto e della perdita della merce, dovendosi verificare se il soggetto che agisce abbia titolo in ragione del rapporto sostanziale effettivamente intervenuto.
- Quando il vettore rimborsa ai mittenti il valore della merce sottratta e documenta la surrogazione nei loro diritti, la sua legittimazione ad agire contro l'assicuratore va valutata in base a tale assetto sostanziale, non potendo essere negata per una qualificazione meramente formale della domanda.
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