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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29542/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata per il semestre 24 novembre 2012 - 24 settembre 2013. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo ritenendo ostativa la successiva commissione, in data 17 febbraio 2017, di un delitto in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione degli artt. 54, 69 e 69-bis ord. pen., oltre a vizio di motivazione, sostenendosi che il diniego era stato fondato su un fatto sopravvenuto e remoto rispetto al semestre oggetto di valutazione, senza adeguata descrizione della condotta e senza spiegare perché quel fatto fosse sintomatico della mancata partecipazione all'opera rieducativa nonostante la condotta complessivamente regolare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della liberazione anticipata, conta la partecipazione del detenuto all'opera rieducativa e la valutazione della sua condotta esteriore nel periodo considerato; una successiva trasgressione può incidere sul giudizio solo se, in concreto, dimostri la mancata adesione al percorso trattamentale. Nel caso concreto il Tribunale si era limitato a richiamare la commissione di un reato tre anni e quattro mesi dopo il semestre in esame, senza descriverne la condotta né spiegare il nesso con la mancata partecipazione al trattamento. Per tale lacuna motivazionale l'ordinanza è stata annullata limitatamente al semestre 24 novembre 2012 - 24 settembre 2013, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354

    La liberazione anticipata richiede la prova della regolare condotta e della partecipazione all'opera di rieducazione; l'istituto mira a favorire il reinserimento sociale del condannato che abbia dato tale prova.

  • art. 69 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro violato in relazione al diniego del beneficio, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 69-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro violato in relazione al diniego del beneficio, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 103 reg. esec. ord. pen.

    La partecipazione all'opera rieducativa va valutata sulla condotta esteriore, con riguardo all'impegno tratto dalle opportunità offerte dal trattamento e ai rapporti corretti con operatori, compagni e familiari.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il reato successivamente commesso è stato utilizzato dal Tribunale come elemento negativo nella valutazione del beneficio; la Corte non ne valuta il merito, ma la rilevanza motivazionale rispetto al periodo scrutinato.

Massime di principio

  • Ai fini della liberazione anticipata, il giudice deve verificare la concreta partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel semestre di riferimento, valorizzando la condotta esteriore e non l'avvenuto conseguimento di un pieno ravvedimento o di una risocializzazione già compiuta.
  • Una trasgressione successiva al periodo oggetto di valutazione può incidere sul giudizio relativo a un semestre precedente solo se, in concreto e con motivazione specifica, risulti espressiva della mancata adesione del condannato al percorso trattamentale.
  • Il diniego della liberazione anticipata non può essere fondato in modo apodittico sul solo richiamo a un reato commesso in epoca successiva, senza descrivere la condotta e senza spiegare perché quel fatto renda recessiva la precedente condotta positiva nel periodo valutato.
  • Quando il giudice di sorveglianza utilizza fatti sopravvenuti per negare il beneficio, deve confrontarli con le relazioni trattamentali e con il complessivo comportamento del detenuto, dando conto della loro effettiva significatività negativa.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale

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