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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40694/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di rigetto dell'istanza di revoca della confisca di un terreno con fabbricato (ispirata a provvedimenti di prevenzione emessi nei confronti del fratello Biagio Versace). La ricorrente ha sostenuto che sussistessero "prove nuove" (consulenza contabile ricostruttiva, documenti fiscali dei genitori, consulenza ingegneristica sul costo/epoca delle opere, certificati di residenza e dichiarazioni di terzi) dimostranti che i genitori avevano capacità economica per finanziare le opere e che l'immobile non era riconducibile a proventi illeciti del proposto. Ha altresì censurato la presunta carenza di motivazione della Corte territoriale nella valutazione della novità e rilevanza di tali elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) la ricorrente, terza non chiamata originariamente, aveva proposto l'istanza come incidente di esecuzione e, una volta decisa con pronuncia non più impugnabile, la sua posizione è stata ricondotta al regime dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011, che richiede "prove nuove" decisive; 2) la giurisprudenza consolidata richiede che la "prova nuova" sia sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta: non sono "prove nuove" quelle deducibili e non dedotte nell'originario procedimento salvo forza maggiore; 3) i documenti prodotti risultavano preesistenti e avrebbero potuto essere prodotti nell'istanza del 2014; la difesa non ha dimostrato in modo concreto e documentato l'impossibilità di reperirli anteriormente; 4) la richiesta di revoca aveva mutato radicalmente la causa petendi (nuova prospettazione volta ad attribuire la provvista ai genitori), trasformando la revocazione in uno strumento per riaprire il processo di prevenzione con nuove teorie, fatto non consentito; 5) le dichiarazioni testimoniali erano generiche e già valutate; 6) la Corte di appello ha fornito motivazione sufficiente sull'insufficienza delle risorse dei genitori rispetto ai costi di costruzione. Conseguenze: ricorso inammissibile; addebito delle spese di giudizio e obblighi ex art. 616 c.p.p. (versamento di somma), come disposto dalla sentenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    "La relativa richiesta puo' essere presentata, nelle forme previste dagli artt. 630 e seguenti cod. proc. pen., al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato"

    La norma subordina la revoca della confisca alla sussistenza di prove effettivamente "nuove" (sopravvenute o incolpevolmente scoperte). Non rientrano nella nozione di "prove nuove" gli elementi conoscibili e deducibili nel procedimento originario salvo comprovata impossibilita' a produrli per causa non imputabile.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7

    Norma storica citata come riferimento alla revocazione della confisca (revoca ex tunc). Usata nel quadro interpretativo che limita la riapertura del procedimento di prevenzione tramite ricorsi eccezionali.

  • codice di procedura penale, art. 630 e ss.

    Richiamati per le forme procedurali della istanza di revoca e per la disciplina dell'azione revocatoria in senso tecnico-formale.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma indicante il vizio di motivazione/erronea applicazione della legge come motivo di ricorso per cassazione, richiamata dalla ricorrente per censurare la valutazione della nozione di "prova nuova" e la motivazione della Corte territoriale.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Norma sulla motivazione delle sentenze che la ricorrente invocava per contestare la presunta omissione della Corte di appello; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • codice di procedura penale, art. 100

    Richiamato nel racconto processuale (precedente inammissibilità per difetto di procura speciale) come norma procedurale relativa alla procura alle liti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilita' (oneri per le spese di procedimento e altro), applicate nel caso di specie.

Massime di principio

  • La richiesta di revoca della confisca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 richiede prove effettivamente "nuove": sopravvenute dopo la conclusione del procedimento o preesistenti ma incolpevolmente scoperte. Non sono "nuove" prove che potevano essere dedotte nel procedimento originario con ordinaria diligenza.
  • Il terzo che non ha partecipato al giudizio di prevenzione e consegue una pronuncia non più impugnabile è vincolato al regime della revoca e non può riaprire liberamente la valutazione dei fatti attraverso ripetute istanze prive di novità sostanziale.
  • Non e' ammesso trasformare la revocazione in uno strumento per cambiare radicalmente la causa petendi: una nuova teoria fattuale-giuridica che poteva essere proposta prima non costituisce di per sé "prova nuova".
  • Le dichiarazioni generiche di terzi o documenti preesistenti ma non adeguatamente circostanziati e datati difficilmente sorreggono una richiesta di revoca: la novità deve essere documentata e motivata concretamente (quando sono emersi gli elementi e per quale motivo prima non potevano essere prodotti).
  • In sede di impugnazione in Cassazione per inammissibilità occorre prestare attenzione alla prova dell'impossibilita' di avere prodotto prima gli elementi: la mera affermazione generica non e' sufficiente per sottrarsi alla sanzione dell'inammissibilita'.

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