Cassazione Penale, Ordinanza n. 10617/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di rapina. Con il primo motivo denunciava difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità; con il secondo lamentava illogicità della motivazione, proponendo una diversa lettura degli elementi probatori, in particolare della deposizione di un teste; con il terzo sosteneva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che a suo dire avrebbe dovuto essere ricondotto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assumendo l'esistenza di un credito in suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi erano sostanzialmente reiterativi delle censure già dedotte in appello e non si confrontavano in modo specifico con le ragioni della decisione di merito, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Anche il terzo motivo è stato ritenuto non consentito, perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la configurabilità di un legittimo credito direttamente in capo alla ricorrente, che peraltro non era legittimata a riscuoterlo in quanto fallita. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come titolo di reato contestato e oggetto della censura sulla qualificazione/fondamento della responsabilità.
invocato dalla ricorrente come corretta qualificazione del fatto, ma ritenuto non configurabile dalla Corte perché mancava un legittimo credito direttamente in capo all'imputata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per affermare l'inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità del ricorso.
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già sollevate in appello integra un motivo apparente e può determinare inammissibilità.
- È preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione nei limiti del vizio dedotto.
- La deduzione di un errore di qualificazione giuridica è infondata quando il giudice di merito abbia escluso, con argomentazione logica e giuridica, il presupposto normativo invocato dalla difesa, come l'esistenza di un credito legittimamente esigibile direttamente dalla persona imputata.
- La proposizione di motivi non specifici o meramente reiterativi comporta l'inammissibilità del ricorso e l'automatica condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10527/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →