Cassazione Penale, Ordinanza n. 08753/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse proposto avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in relazione a reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena. La Corte rileva però che il ricorso è diretto contro una sentenza resa in esito a concordato in appello e che le doglianze articolate non investono profili deducibili in cassazione contro tale tipo di decisione, ma attengono a questioni non consentite, poiché non riguardano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale o il contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; contro la sentenza emessa a seguito di tale rito sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna in appello
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso sentenza di concordato in appello nei limiti richiamati dalla decisione
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è proponibile ricorso per cassazione solo per vizi che incidano sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del Procuratore generale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che ripropongono motivi rinunciati con l'accordo in appello o che contestano la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando il ricorso non investa profili propriamente deducibili contro la sentenza di concordato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
Come è indicizzato
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