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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37075/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 16 dicembre 2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato la sua condanna per il delitto previsto dall’art. 495 c.p. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio, anche apparente, della motivazione sull’affermazione di responsabilità, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti e una lettura alternativa degli elementi probatori. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena, sostenendo che non fosse stata applicata nel minimo edittale e che le attenuanti generiche dovessero prevalere sulla recidiva contestata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non formulava censure di legittimità compiute, ma sollecitava una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione degli elementi probatori; inoltre, non deduceva ritualmente un travisamento della prova e reiterava allegazioni già disattese dalla Corte d’appello, la cui motivazione sugli elementi costitutivi del reato è stata ritenuta conforme a diritto. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e privo della necessaria specificità: si limitava ad affermazioni assertive sulla commisurazione della pena secondo gli artt. 132 e 133 c.p. e non contestava puntualmente la motivazione della Corte territoriale, che aveva applicato il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva previsto dall’art. 69, comma 4, c.p. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    la Corte di merito con un'argomentazione conforme al diritto in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto

    La Corte ritiene conforme a diritto la motivazione della sentenza d’appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    si affida a enunciati assertivi rispetto alla commisurazione della pena secondo i parametri posti dagli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La censura sulla commisurazione della pena deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata e con i parametri normativi di determinazione della pena; mere affermazioni assertive non sono sufficienti.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    non muove puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale che ha disposto in conformità al divieto di prevalenza posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.

    La Corte d’appello ha determinato il trattamento sanzionatorio rispettando il divieto di prevalenza previsto dalla norma; una censura che non contesti puntualmente tale motivazione è inammissibile o manifestamente infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è colpevole, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione del fatto o una diversa lettura degli elementi probatori: occorrono censure specifiche e riconducibili ai limiti del giudizio di legittimità.
  • Il travisamento della prova non può essere prospettato mediante il richiamo parcellizzato o la mera ricomposizione degli elementi presenti negli atti.
  • Le doglianze sulla commisurazione della pena devono indicare puntualmente gli errori della motivazione impugnata rispetto ai criteri legali; enunciati assertivi non soddisfano il requisito di specificità.
  • Nel determinare il trattamento sanzionatorio, il giudice deve rispettare il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva previsto dall’art. 69, comma 4, c.p.

Come è indicizzato

MaterieViolazione degli obblighi di assistenza familiareImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro la famigliaProcesso penaleParte generale

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