Cassazione Penale, Sentenza n. 15842/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la liberazione anticipata per il periodo di detenzione 6 aprile 2020 - 15 ottobre 2020. Il Magistrato di sorveglianza di Pescara aveva negato il beneficio (provvedimento 6/11/2020) e il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 9/2/2021, aveva rigettato il reclamo in quanto il detenuto era stato sanzionato il 28/9/2020 con l'esclusione dalle attività sportive e ricreative per dieci giorni per aver occultato nel terreno dell'orto un involucro contenente un telefono cellulare. In Cassazione il difensore ha proposto due motivi: (1) violazione e erronea applicazione dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e (2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo la motivazione del Tribunale di sorveglianza chiara, completa, adeguata e coerente: il rigetto del beneficio è fondato sulla valutazione di gravità del comportamento disciplinarmente sanzionato (occultamento di un cellulare). La Corte ha escluso vizi di diritto o di logica nella motivazione e ha precisato che il ricorso chiedeva in pratica una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
art. 54, L. 26/07/1975, n. 354
La norma è stata applicata nel senso che comportamenti disciplinarmente rilevanti (occultamento di un telefono) possono influire negativamente sulla concessione dei benefici penitenziari quali la liberazione anticipata.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, c.1, lett. b), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come vizio di legge; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata in fatto e in diritto.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, c.1, lett. e), c.p.p.
Richiamato per lamentare carenze della motivazione; la Corte ha escluso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per motivare la possibile ascrivibilità di colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, giustificando la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Una sanzione disciplinare interna (es. esclusione da attività per occultamento di oggetti proibiti) può ostare alla concessione di benefici come la liberazione anticipata: i giudici valutano la gravità della condotta nel bilanciamento.
- Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione; non è luogo per rivedere il libero apprezzamento della prova o per sostituirsi a valutazioni di merito già compiute dal giudice di sorveglianza.
- Per impugnare efficacemente un rigetto di beneficio carcerario è necessario dimostrare vizi di diritto o palese illogicità/contraddittorietà nella motivazione, non semplicemente proporre una diversa lettura degli stessi fatti.
- Se il ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la concretezza delle argomentazioni prima di proporre impugnazioni.
- Nel contesto penitenziario, il rispetto delle regole detentive (assenza di oggetti proibiti, corretto comportamento) è un elemento chiave nella valutazione dei benefici; il loro venir meno può avere conseguenze immediate sul regime e sui permessi/benefici.
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