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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15842/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la liberazione anticipata per il periodo di detenzione 6 aprile 2020 - 15 ottobre 2020. Il Magistrato di sorveglianza di Pescara aveva negato il beneficio (provvedimento 6/11/2020) e il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 9/2/2021, aveva rigettato il reclamo in quanto il detenuto era stato sanzionato il 28/9/2020 con l'esclusione dalle attività sportive e ricreative per dieci giorni per aver occultato nel terreno dell'orto un involucro contenente un telefono cellulare. In Cassazione il difensore ha proposto due motivi: (1) violazione e erronea applicazione dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e (2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo la motivazione del Tribunale di sorveglianza chiara, completa, adeguata e coerente: il rigetto del beneficio è fondato sulla valutazione di gravità del comportamento disciplinarmente sanzionato (occultamento di un cellulare). La Corte ha escluso vizi di diritto o di logica nella motivazione e ha precisato che il ricorso chiedeva in pratica una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    art. 54, L. 26/07/1975, n. 354

    La norma è stata applicata nel senso che comportamenti disciplinarmente rilevanti (occultamento di un telefono) possono influire negativamente sulla concessione dei benefici penitenziari quali la liberazione anticipata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, c.1, lett. b), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come vizio di legge; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata in fatto e in diritto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, c.1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per lamentare carenze della motivazione; la Corte ha escluso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per motivare la possibile ascrivibilità di colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, giustificando la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Una sanzione disciplinare interna (es. esclusione da attività per occultamento di oggetti proibiti) può ostare alla concessione di benefici come la liberazione anticipata: i giudici valutano la gravità della condotta nel bilanciamento.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione; non è luogo per rivedere il libero apprezzamento della prova o per sostituirsi a valutazioni di merito già compiute dal giudice di sorveglianza.
  • Per impugnare efficacemente un rigetto di beneficio carcerario è necessario dimostrare vizi di diritto o palese illogicità/contraddittorietà nella motivazione, non semplicemente proporre una diversa lettura degli stessi fatti.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la concretezza delle argomentazioni prima di proporre impugnazioni.
  • Nel contesto penitenziario, il rispetto delle regole detentive (assenza di oggetti proibiti, corretto comportamento) è un elemento chiave nella valutazione dei benefici; il loro venir meno può avere conseguenze immediate sul regime e sui permessi/benefici.

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