Ordinanza n. 1273/2026 - Napoli, Sezione 6
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi in relazione al procedimento amministrativo di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 15\4\2026 : per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Caserta in data 19.03.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio/inadempimento formatosi sul procedimento di conversione del permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, diniego della Prefettura di Caserta del 19 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato inizialmente il silenzio formatosi sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento prefettizio di diniego, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione e di istruttoria, evidenziando di avere prodotto nel corso del procedimento la documentazione relativa a un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, tra cui il modello Unilav e le buste paga. La controversia riguarda i presupposti per la conversione ai sensi dell'art. 24, comma 10, del testo unico sull'immigrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza delle censure di difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario, al lavoratore è richiesta la dimostrazione dell'avvenuto svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e dell'effettività del nuovo rapporto di lavoro. Poiché il ricorrente aveva depositato Unilav e buste paga relativi anche a un ulteriore datore di lavoro, il diniego appariva meritevole di sospensione cautelare. Il Tribunale ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del diniego prefettizio, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
è richiesta al lavoratore solo la dimostrazione dell’avvenuto svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e dell’effettività del nuovo rapporto di lavoro
Per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario, il lavoratore deve dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa regolare in Italia per almeno tre mesi e l'effettività del nuovo rapporto di lavoro.
Costituisce la base processuale per la tutela cautelare richiesta e concessa dal TAR.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, il lavoratore deve dimostrare soltanto lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e l'effettività del nuovo rapporto di lavoro.
- Il diniego di conversione del permesso di soggiorno è cautelarmente censurabile per difetto di motivazione e di istruttoria quando l'amministrazione non consideri adeguatamente la documentazione prodotta dall'interessato, inclusi il modello Unilav e le buste paga relativi al rapporto di lavoro prospettato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →