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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13640/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promittente acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare concluso nel 2007, assistito da caparra confirmatoria e da una clausola che prevedeva la risoluzione automatica del contratto qualora, al momento del definitivo, fossero emersi fatti o circostanze pregiudizievoli. Il promissario acquirente non stipulò il definitivo perché il notaio incaricato rilevò una trascrizione pregiudizievole. Egli inviò una prima comunicazione dichiarando il recesso e chiedendo il doppio della caparra, e una successiva comunicazione in cui dichiarò anche di volere la risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa. In giudizio chiese la declaratoria della risoluzione di diritto del preliminare per inadempimento della controparte, la legittimità del recesso e la condanna al pagamento di Euro 15.000,00 quale raddoppio della caparra, con interessi. Il Tribunale dichiarò improponibili le domande; la Corte d'appello rigettò l'impugnazione ritenendo che fossero state proposte domande incompatibili, distinte tra risoluzione e recesso, e che la modifica della domanda in appello fosse inammissibile. Con il ricorso per cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 112, 166, 167 c.p.c. e 1385 c.c., per avere i giudici di merito frainteso la domanda, che sarebbe stata unica e diretta solo ad ottenere il recesso con il doppio della caparra; 2) violazione dell'art. 1385 c.c., per non avere riconosciuto che il diritto al doppio della caparra sussiste anche quando il contraente non inadempiente invochi la risoluzione di diritto, purché non domandi il risarcimento secondo le regole generali; 3) nullità delle sentenze e omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato che la lettera del 4-10-2007 aveva già prodotto il recesso e quindi la risoluzione di diritto del contratto, con conseguente irrilevanza di una pronuncia costitutiva di risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto errata la qualificazione data dai giudici di merito alla domanda, osservando che il ricorrente aveva sempre chiesto esclusivamente il riconoscimento del diritto a ottenere il doppio della caparra confirmatoria, quale parte non inadempiente, e non il risarcimento del danno secondo le regole generali. La Corte ha precisato che la caparra confirmatoria svolge sia funzione di garanzia dell'adempimento sia funzione di liquidazione forfettaria del danno in caso di recesso del contraente non inadempiente, e che la domanda di recesso con ritenzione della caparra o pagamento del doppio è compatibile con la già intervenuta risoluzione di diritto del contratto, avendo ampiezza minore rispetto alla domanda di risoluzione e risarcimento integrale. Perciò la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se sussistessero i presupposti per il riconoscimento del doppio della caparra, senza dichiarare improponibile la domanda. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di ultrapetizione/extrapetizione denunciato dal ricorrente, ma il tema decisivo è stato poi ricondotto alla corretta qualificazione della domanda ex art. 1385 c.c.

  • art. 166 c.p.c.

    invocato nel primo motivo insieme all'art. 167 c.p.c. per sostenere l'erronea qualificazione della domanda e dei limiti del thema decidendum

  • art. 167 c.p.c.

    invocato nel primo motivo insieme agli artt. 112 e 166 c.p.c. per denunciare la violazione dei limiti della domanda e delle eccezioni

  • art. 1385 c.c.

    la caparra confirmatoria è descritta come garanzia dell'adempimento e come liquidazione preventiva e forfettaria del danno da recesso del contraente non inadempiente; il suo raddoppio può essere chiesto senza domandare il risarcimento integrale

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per evidenziare la differenza strutturale e funzionale tra risoluzione per inadempimento e recesso con caparra confirmatoria

  • art. 1454 c.c.

    richiamato nella parte in cui la Corte afferma che la risoluzione di diritto per diffida ad adempiere non preclude, se pattuita la caparra confirmatoria, il successivo esercizio del recesso ex art. 1385 c.c.

  • art. 1456 c.c.

    richiamato come ipotesi di risoluzione di diritto che non esclude la facoltà di recesso ex art. 1385 c.c. se prevista la caparra confirmatoria

  • art. 1457 c.c.

    richiamato come ipotesi di risoluzione di diritto che non impedisce alla parte non inadempiente di avvalersi del recesso e del meccanismo della caparra confirmatoria

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza dedotti dal ricorrente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 553/2009 Sez. U Cass.

    Cass. Sez. U 14-1-2009 n. 553

    le Sezioni Unite sono richiamate per il principio di incompatibilità strutturale e funzionale tra domanda di risoluzione/risarcimento e domanda di recesso con ritenzione o doppio della caparra, quando si tratti di domande sostanzialmente nuove rispetto alla strategia processuale originaria

Massime di principio

  • La caparra confirmatoria ha una doppia funzione: garanzia dell'adempimento e predeterminazione forfettaria del danno nel caso in cui il contraente non inadempiente scelga di recedere dal contratto per effetto dell'altrui inadempimento.
  • Se la parte non inadempiente ha fin dall'inizio chiesto solo il pagamento del doppio della caparra, la domanda non può essere dichiarata improponibile solo perché collegata sia all'accertamento del recesso sia alla deduzione della risoluzione di diritto del contratto; occorre verificare il reale petitum sostanziale.
  • La facoltà di ottenere la ritenzione della caparra o il suo doppio è compatibile con l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, quando la domanda non sia volta al risarcimento integrale del danno secondo le regole generali.
  • La domanda di recesso con effetti ex art. 1385 c.c. è strutturalmente e funzionalmente diversa dalla domanda di risoluzione con risarcimento integrale; la preclusione alla mutatio libelli opera quando la parte tenti di sostituire una domanda risarcitoria con una domanda di caparra, non quando abbia sempre chiesto solo il meccanismo della caparra confirmatoria.
  • Il giudice deve qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale e non arrestarsi a una lettura formalistica delle formule utilizzate nelle conclusioni o nelle comunicazioni stragiudiziali.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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